Art. 148. (Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti) Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.