Art. 148. 
    (Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti) 
 
  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  145,  146  e  147  si
osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti  civili  non
di  ruolo,  con  esclusione  soltanto  di  quelli  che  ai  fini  del
trattamento di quiescenza sono  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria. 
  Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non
appartenente al servizio permanente o continuativo.