Art. 149. (Definizione della domanda di computo) Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto. Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato all'interessato in forma amministrativa.