Art. 149.
               (Definizione della domanda di computo)

  Sulla  domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art.
147  provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto.
  Il  provvedimento  e'  emesso  entro novanta giorni dalla ricezione
della  domanda  o  dalla  acquisizione dei documenti ed e' comunicato
all'interessato in forma amministrativa.