Art. 150.
               (Pagamento del contributo di riscatto)

  Il  contributo  di  riscatto puo' essere versato in unica soluzione
oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione
o  sul  trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non
superiore   a   quello  riscattato,  a  decorrere  dal  secondo  mese
successivo  a  quello  di  registrazione  del  provvedimento  di  cui
all'art. 149.
  Nel  caso  di  liquidazione  di indennita' in luogo di pensione, il
contributo  di  riscatto  e  le  rate  residue sono detratti in unica
soluzione dall'indennita' stessa.
  Nel  caso  di  pensione  di  riversibilita' l'importo delle rate di
contributo   non   ancora   versate   e'   ridotto  proporzionalmente
all'aliquota  di  riversibilita'  della  pensione,  fermo restando il
numero delle rate stesse.