Art. 152.
            (Determinazione della pensione capitalizzata)

  Il  provvedimento  con  il  quale  viene determinata la pensione in
valore  capitale  o  l'indennita'  per  una  volta  tanto  da versare
all'amministrazione  statale,  all'ente  o  all'istituto  di  cui  al
secondo  comma  dell'art.  151 e' emesso entro sei mesi dalla data di
ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  quarto  comma  di detto
articolo.
  Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o
che  e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante
al proprio dipendente.
  Il    provvedimento   e'   comunicato   in   forma   amministrativa
all'interessato  nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e'
transitato  ovvero  all'istituto  al  quale  e'  iscritto  ai fini di
quiescenza.