Art. 153.
    (Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

  Nei  casi  di  ricongiunzione  di servizi, previsti nel titolo VII,
capo  II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento
di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla
ricongiunzione.
  Lo  stesso  ufficio  provvede  alla  capitalizzazione  della  quota
comunale nei casi di cui all'art. 123.
  Il    provvedimento   e'   comunicato   in   forma   amministrativa
all'interessato   e   all'ente   o  all'istituto  che  concorre  alla
ricongiunzione.