Art. 153. (Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato) Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.