Art. 84. 
Trattamento dei detenuti  abitualmente  dediti  all'uso  di  sostanze
                      stupefacenti o psicotrope 
 
  Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o  di  espiazione
di pena e sia ritenuto dall'autorita' sanitaria  abitualmente  dedito
all'uso non terapeutico di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ha
diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo
di riabilitazione. 
  A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con  suo
decreto,  su  basi  territoriali,  reparti  carcerari  opportunamente
attrezzati,  provvedendo  d'intesa  con   le   competenti   autorita'
regionali e con i centri di cui all'articolo 92. 
  Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute  a  segnalare  ai
centri medici e di assistenza  sociale  regionali  competenti  coloro
che, liberati dal carcere, siano ancora  bisognevoli  di  cure  e  di
assistenza.