ART. 80. 
                            (Procedure). 
 
  E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di
un  programma  straordinario  di   edilizia   residenziale   per   la
costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi  e
delle relative opere di urbanizzazione. 
  Entro 10 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui  al  presente
titolo, nominato,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,   Commissario   straordinario   di   Governo,    individua,
nell'ambito  del  territorio  comunale,  le   aree   disponibili   ed
immediatamente  utilizzabili  dandone  comunicazione  al  CIPE,   con
l'indicazione del numero di alloggi realizzabili sulle aree stesse. 
  Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede
il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. 
  L'individuazione  delle   aree   comporta   la   dichiarazione   di
indifferibilita' ed urgenza delle  opere  da  realizzare  nonche'  la
revoca della concessione di aree assegnate a cooperative edilizie  le
quali non abbiano, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. 
  Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa
urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso
e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le  aree  individuate
non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non
prescrivano  indici  di  fabbricabilita',  alle  aree  stesse   viene
attribuito l'indice di edificabilita' di  200  abitanti  per  ettaro.
Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici,
puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco. 
  Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti,  ai  fittavoli,
ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita'
previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate  dal  70  per
cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2  della
legge medesima. L'espropriato puo' proporre  opposizione  alla  stima
che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12  e
13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. 
  Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede,
direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree
con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse. 
  I proprietari e tutti  coloro  che  vantano  diritti  sui  beni  da
occupare sono resi  edotti  del  giorno  e  dell'ora  iniziali  delle
operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da  affiggersi
all'albo del comune  e  da  pubblicarsi  sui  quotidiani  a  maggiore
diffusione nell'area napoletana. 
  Ai fini dell'occupazione delle  aree  il  prefetto  di  Napoli,  su
semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare  tutta
l'assistenza necessaria.