ART. 81.
(Modalita' dell'intervento).
Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in
modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della
urbanizzazione primaria e secondaria, e con riferimento ai costi di
costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori
pubblici.
Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni
dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in
deroga alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche
cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e
imprenditoriale.
Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie
per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di
espropriazione ed il pagamento delle indennita' ai sensi della
presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base
delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero
degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le
prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la
realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle
opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per
rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli
assegnatari.
Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma,
all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni,
il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.