ART. 81.
                    (Modalita' dell'intervento).

  Gli  interventi  di  cui all'articolo precedente sono realizzati in
modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della
urbanizzazione  primaria  e secondaria, e con riferimento ai costi di
costruzione  stabiliti  dal  CIPE su proposta del Ministro dei lavori
pubblici.
  Le   opere   sono   affidate   in   concessione,  entro  15  giorni
dall'occupazione  delle  aree,  a  mezzo  di  apposite convenzioni in
deroga  alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche
cooperative  o  loro  consorzi,  idonee  sotto  il  profilo tecnico e
imprenditoriale.
  Formano  oggetto  della  concessione tutte le operazioni necessarie
per  l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di
espropriazione  ed  il  pagamento  delle  indennita'  ai  sensi della
presente  legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base
delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero
degli   alloggi   da   realizzare,  le  tipologie  degli  stessi,  le
prescrizioni  urbanistico-edilizie  da  osservare  e i termini per la
realizzazione   dell'intervento,  la  progettazione  esecutiva  delle
opere,  la  realizzazione  delle  stesse e quant'altro necessario per
rendere   le   opere   compiute,   la  consegna  degli  alloggi  agli
assegnatari.
  Scaduto   inutilmente   il   termine   di  cui  al  secondo  comma,
all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni,
il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.