ART. 82.
         (Edilizia in aree esterne al territorio comunale).

  Per  la  costruzione  degli  alloggi  non  realizzabili  sulle aree
individuate   nel  territorio  del  comune  di  Napoli  a  norma  del
precedente  articolo  80  e  sino  alla  concorrenza di 20.000 unita'
abitative,   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  nomina
Commissario  straordinario il presidente della giunta regionale - che
ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale
provvede,  ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e  con  le procedure da tale
articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni
dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri
adempimenti  necessari  per la realizzazione degli interventi, con le
medesime  funzioni  attribuite  dagli articoli 80 e 81 della presente
legge  al  sindaco  di  Napoli e con le stesse procedure, modalita' e
termini  stabiliti  nei  precedenti  articoli,  ivi compresi i poteri
sostitutivi del CIPE.
  Il  numero  delle  unita'  abitative  da realizzare al di fuori del
territorio  del  comune  di Napoli puo' essere incrementato fino a un
quinto,  su  deliberazione  del  CIPE,  e tenuto conto delle esigenze
abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale
numero  aggiuntivo  di  alloggi  e'  riservato  per l'assegnazione ai
residenti in ciascuno di detti comuni.