ART. 82.
(Edilizia in aree esterne al territorio comunale).
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree
individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del
precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita'
abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina
Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che
ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale
provvede, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale
articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni
dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri
adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le
medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente
legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e
termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri
sostitutivi del CIPE.
Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del
territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un
quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze
abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale
numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai
residenti in ciascuno di detti comuni.