ART. 83.
(Compiti del CIPE).
Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i
criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per
l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per
la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto
nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei
bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed
opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima
dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro
30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.
Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta
dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge
viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di
alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile
danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la
superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20
per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto,
l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte
eccedente.