ART. 83.
                         (Compiti del CIPE).

  Il  CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  fissa,  anche  in  deroga alla normativa vigente, i
criteri,  le  modalita'  ed  i  requisiti  soggettivi e oggettivi per
l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per
la  determinazione  dei  canoni di locazione e dei prezzi di riscatto
nonche'  le  procedure  ed  i termini perentori per la formazione dei
bandi,   la  loro  pubblicazione,  la  presentazione  di  domande  ed
opposizioni  e  per  la  stipula  dei  contratti  da realizzare prima
dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.
  I  bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro
30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.
  Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta
dal  sisma,  la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge
viene  effettuata  gratuitamente  in  proprieta'  -  con  divieto  di
alienazione  o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile
danneggiato  o  distrutto  sono  trasferiti  al  comune.  Qualora  la
superficie  dell'unita'  immobiliare  assegnata superi di oltre il 20
per  cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto,
l'assegnatario,  e'  tenuto  al  pagamento  del  valore  della  parte
eccedente.