ART. 84.
              (Attribuzioni degli organi straordinari).

  Per  tutti  i  compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di
Napoli  ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un
comitato  tecnico  amministrativo  costituito  da  un  avvocato dello
Stato,  da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da
un  funzionario  dell'amministrazione  dei  lavori  pubblici,  da  un
funzionario  della  direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un
ufficiale   superiore  del  genio  militare.  Detti  funzionari  sono
designati  dai  rispettivi  capi  degli  uffici  entro  cinque giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge e sono dispensati per
tutto  il  periodo  di  svolgimento dell'incarico, e comunque per non
oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
  Agli   indicati   funzionari,   per   il  periodo  di  espletamento
dell'incarico,  e'  attribuita,  a  carico  del comune di Napoli, una
indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
  Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del
presente  titolo,  il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta
regionale  agiscono  nella  qualita'  di  commissari  straordinari di
Governo  nominati  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri e sono
soggetti  soltanto  alle  norme  di  cui  al  presente  titolo, della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
  Il  sindaco  di  Napoli  ed  il  presidente  della giunta regionale
presentano   al  CIPE,  semestralmente,  e  fino  alla  realizzazione
dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
  Alla  data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri
conferiti  con  le  disposizioni  del  presente  titolo. Le eventuali
operazioni  in  corso  sono  ultimate  da un funzionario nominato dal
CIPE.