ART. 84.
(Attribuzioni degli organi straordinari).
Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di
Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un
comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello
Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da
un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un
funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un
ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono
designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per
tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non
oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento
dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una
indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del
presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta
regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di
Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono
soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale
presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione
dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri
conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali
operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal
CIPE.