ART. 85.
                        (Norma finanziaria).

  Al  finanziamento  delle  disposizioni di cui al presente titolo e'
destinata,  per  il  biennio  1981-1982, la complessiva somma di lire
1.500 miliardi.
  Alla quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  della somma di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  19  marzo  1981,  n.  75,  come  modificato dalla
presente  legge  di conversione, ferma restando la destinazione della
rimanente  somma  di  cui  agli  articoli  1  e  2 del citato decreto
esclusivamente agli interventi negli altri comuni.
  Per  il  finanziamento  della residua quota di lire 1.050 miliardi,
relativa  all'anno  1982,  il  Ministro del tesoro e' autorizzato, in
aggiunta   ai  mezzi  di  bilancio  da  indicare  in  sede  di  legge
finanziaria  per  l'anno  medesimo,  a  stipulare  convenzioni per la
contrazione  di  prestiti  esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di
ristabilimento del Consiglio di Europa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 maggio 1981

                               PERTINI

                                                  FORLANI - ANDREATTA
                                                             LA MALFA

Visto, il guardasigilli: SARTI