ART. 85.
(Norma finanziaria).
Al finanziamento delle disposizioni di cui al presente titolo e'
destinata, per il biennio 1981-1982, la complessiva somma di lire
1.500 miliardi.
Alla quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede
mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'articolo 2
del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla
presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della
rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto
esclusivamente agli interventi negli altri comuni.
Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi,
relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, in
aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge
finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la
contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di
ristabilimento del Consiglio di Europa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA
LA MALFA
Visto, il guardasigilli: SARTI