Art. 85. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Avvertenza; Si omette la riproposizione dell'Allegato A (disposizioni abrogate ex art. 24), perche' riformulato dalla legge di conversione e dell'Elenco 1 (previsto dall'art. 60, comma 1 del decreto-legge), in quanto integralmente sostituito. Entrambi sono riportati, rispettivamente, alle pagine 94 e 318 di questo stesso supplemento ordinario.