Art. 87. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, 
        dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) 
 Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria 
 
  1. L'autorita' che  effettua  il  sequestro  deve  darne  immediata
notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita'  ed  il
tipo di sostanze sequestrate. 
  2. Quando il decreto di sequestro  o  di  convalida  del  sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'  assoggettabile  al
riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di  uno  o  piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'art. 364 del  codice  di  procedura  penale  e  ordina  la
distruzione della residua parte di sostanze. 
  3. Se la conservazione  delle  sostanze  di  cui  al  comma  2  sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. 
  4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. 
  5.  Per  la  distruzione  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  idonea  struttura  pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la  polizia  giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale  delle
operazioni e' trasmesso all'autorita'  giudiziaria  procedente  e  al
Ministero della sanita'. 
  6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  19  luglio  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985. 
 
          Note all'art. 87: 
             - L'art. 364  del  codice  di  procedura  penale  e'  il
          seguente: 
             "Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). -  1.  Il
          pubblico ministero, se  deve  procedere  a  interrogatorio,
          ovvero a ispezione o  confronto  cui  deve  partecipare  la
          persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a
          norma dell'art. 375. 
             2.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  priva   del
          difensore e' altresi'  avvisata  che  e'  assistita  da  un
          difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. 
             3. Al difensore di ufficio o  a  quello  di  fiducia  in
          precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro  ore
          prima del compimento degli atti  indicati  nel  comma  1  e
          delle ispezioni a  cui  non  deve  partecipare  la  persona
          sottoposta alle indagini. 
             4. Il difensore ha in ogni  caso  diritto  di  assistere
          agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo  quanto  previsto
          dall'art. 245. 
             5. Nei casi di assoluta urgenza, quando  vi  e'  fondato
          motivo di ritenere che il  ritardo  possa  pregiudicare  la
          ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
          ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione o  a
          confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al
          difensore  senza  ritardo   e   comunque   tempestivamente.
          L'avviso puo' essere omesso quando  il  pubblico  ministero
          procede a ispezione e ivi e' fondato motivo di ritenere che
          le tracce o gli altri effetti materiali del  reato  possono
          essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la  facolta'
          del difensore d'intervenire. 
             6. Quando procede nei modi  previsti  dal  comma  5,  il
          pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena  di
          nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso. 
             7. E' vietato a coloro che  intervengono  agli  atti  di
          fare  segni  di  approvazione  o  disapprovazione.   Quando
          assiste  al  compimento  degli  atti,  il  difensore   puo'
          presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni  e
          riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale". 
             - Si riporta il testo dell'articolo unico  del  D.M.  19
          luglio  1985,   recante:   "Modalita'   tecniche   per   la
          distruzione delle sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  ai
          sensi dell'art. 3 della legge  21  giugno  1985,  n.  297",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  184  del  6  agosto
          1985: 
             "Articolo  unico.  -  La  distruzione   delle   sostanze
          stupefacenti e psicotrope deve avvenire per  incenerimento.
          Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla
          disciplina prevista  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
          inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali. 
             La  camera  secondaria   di   combustione   (camera   di
          post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento
          deve rispettare i seguenti valori operativi minimali: 
              tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume; 
              velocita' media dei gas nella  sezione  d'ingresso:  10
          m/s; 
              tempo di contatto: 2 s; 
              temperatura dei fumi: 1050 C. 
             Sono ammessi anche  sistemi  di  incenerimento  di  tipo
          diverso purche' in grado di assicurare pari  efficienza  in
          termini di combustione".