Art. 87.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata
notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il
tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al
riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle
operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al
Ministero della sanita'.
6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con decreto del Ministro della sanita' in data 19 luglio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Note all'art. 87:
- L'art. 364 del codice di procedura penale e' il
seguente:
"Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). - 1. Il
pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio,
ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la
persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a
norma dell'art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del
difensore e' altresi' avvisata che e' assistita da un
difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in
precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore
prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e
delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona
sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere
agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto
dall'art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi e' fondato
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la
ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
ministero puo' procedere a interrogatorio, a ispezione o a
confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al
difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico ministero
procede a ispezione e ivi e' fondato motivo di ritenere che
le tracce o gli altri effetti materiali del reato possono
essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta'
del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il
pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di
nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di
fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando
assiste al compimento degli atti, il difensore puo'
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e
riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale".
- Si riporta il testo dell'articolo unico del D.M. 19
luglio 1985, recante: "Modalita' tecniche per la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai
sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto
1985:
"Articolo unico. - La distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento.
Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla
disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di
inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali.
La camera secondaria di combustione (camera di
post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento
deve rispettare i seguenti valori operativi minimali:
tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;
velocita' media dei gas nella sezione d'ingresso: 10
m/s;
tempo di contatto: 2 s;
temperatura dei fumi: 1050 C.
Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo
diverso purche' in grado di assicurare pari efficienza in
termini di combustione".