Art. 88. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) 
        Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate 
  1.  Il  Servizio  centrale  antidroga,  istituito  nell'ambito  del
Dipartimento  di  pubblica  sicurezza,  puo'  chiedere  all'autorita'
giudiziaria  la  consegna   di   alcuni   campioni   delle   sostanze
sequestrate. Altri campioni possono  essere  motivatamente  richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita'  tramite
il  Servizio  centrale  antidroga.  L'autorita'  giudiziaria,  se  la
quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se  le  richieste
sono pervenute prima della  esecuzione  dell'ordine  di  distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.