Art. 88.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del
Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita'
giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze
sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite
il Servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la
quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste
sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.