Art. 89. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.  4-quinquies,  sostituito
   dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale). 
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o 
   alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. 
  1. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo
che sussistano esigenze cautelari di  eccezionale  rilevanza,  quando
imputata e' una  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente  che
abbia in corso un programma terapeutico di  recupero  nell'ambito  di
una  struttura  autorizzata,  e  l'interruzione  del  programma  puo'
pregiudicare  la  disintossicazione  dell'imputato.  Con  lo   stesso
provvedimento, o  con  altro  successivo,  il  giudice  stabilisce  i
controlli  necessari  per  accertare  che  il   tossicodipendente   o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.