Art. 90.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il
tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena per
cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o abbia
in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5,
quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena
pecuniaria, non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel
periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della
sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo
punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si
estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della
condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere
concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento
dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di
pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive
anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.