Art. 90. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva 
  1. Nei confronti di persona condannata ad una  pena  detentiva  non
superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati
commessi in relazione  al  proprio  stato  di  tossicodipendente,  il
tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena per
cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta  o  abbia
in corso un programma terapeutico e  socio-riabilitativo.  La  stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73,  comma  5,
quando le  pene  detentive  comminate,  anche  se  congiunte  a  pena
pecuniaria, non superano i quattro anni. 
  2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se  nel
periodo compreso tra l'inizio del  programma  e  la  pronuncia  della
sospensione il condannato abbia commesso altro  delitto  non  colposo
punibile con la reclusione. 
  3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si  tratti  della  confisca.  Non  si
estende alle pene  accessorie  e  agli  altri  effetti  penali  della
condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato. 
  4. La sospensione della  esecuzione  della  pena  non  puo'  essere
concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini  dell'accertamento
dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di
pene  detentive  inflitte  con  piu'  condanne  divenute   definitive
anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.