Art. 91. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
             Istanza per la sospensione dell'esecuzione 
  1. La sospensione  della  esecuzione  della  pena  e'  concessa  su
istanza del condannato presentata al tribunale  di  sorveglianza  del
luogo in cui l'interessato risiede. 
  2. All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante  il  tipo  di  programma
terapeutico  e  socio-riabilitativo  prescelto,  l'indicazione  della
struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e'  in
corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento  del
programma. 
  3. Se l'ordine  di  carcerazione  non  e'  stato  ancora  emesso  o
eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale,  se
non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art.  90,  sospende
l'emissione o l'esecuzione  fino  alla  decisione  del  tribunale  di
sorveglianza,  al  quale  trasmette  immediatamente  gli   atti.   Il
tribunale decide  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza. 
  4. Il disposto del comma 3 si applica  anche  quando  l'istanza  e'
presentata dopo che l'ordine di carcerazione e'  stato  eseguito.  In
tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.