Art. 91.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1. La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su
istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del
luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della
struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in
corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del
programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o
eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se
non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende
l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il
tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione
dell'istanza.
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e'
presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In
tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.