Art. 92.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al
condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della
trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al
pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara
inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo'
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo
effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata
comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per
l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette
ordine di carcerazione.