Art. 92. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza 
 
  1.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un   difensore   al
condannato che ne sia  privo,  fissa  senza  indugio  la  data  della
trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al  difensore  e  al
pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se  non  e'  possibile
effettuare  l'avviso  al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale  dichiara
inammissibile la richiesta. 
  2. Ai fini della  richiesta,  il  tribunale  di  sorveglianza  puo'
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo
effettuato. 
  3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento  e'  data  immediata
comunicazione al pubblico  ministero  o  al  pretore  competente  per
l'esecuzione, il quale, se la sospensione  non  e'  concessa,  emette
ordine di carcerazione.