Art. 93. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
           Estinzione del reato. Revoca della sospensione 
 
  1. Se il condannato attua il programma  terapeutico  e  nei  cinque
anni successivi al provvedimento di sospensione  dell'esecuzione  non
commette un delitto non colposo punibile con la sola  reclusione,  la
pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 
  2. La sospensione dell'esecuzione e'  revocata  di  diritto  se  il
condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo,  ovvero
se, nel termine di cui al comma 1, commette un  delitto  non  colposo
per cui viene inflitta la pena della reclusione.