Art. 93.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque
anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non
commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la
pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il
condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero
se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo
per cui viene inflitta la pena della reclusione.