Art. 94. 
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis,  introdotto  dall'art.  4
ter del  decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.  297,  come  sostituito
         dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). 
              Affidamento in prova in casi particolari 
  1. Se la pena detentiva, inflitta nel  limite  di  tre  anni,  deve
essere  eseguita  nei  confronti  di  persona   tossicodipendente   o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad
esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni  momento
di essere affidato in prova al  servizio  sociale  per  proseguire  o
intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un  programma  da
lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno  degli  enti
previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve  essere  allegata
certificazione  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria   pubblica
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza  e  la
idoneita',  ai  fini  del  recupero  del  condannato,  del  programma
concordato. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3  e
4, 92, commi 1 e 3. 
  3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in ordine  al  programma  terapeutico  concordato;  deve
altresi'   accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza    o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero  non  siano
preordinati al conseguimento del beneficio. 
  4. Se il tribunale di sorveglianza dispone  l'affidamento,  tra  le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che  determinano
le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite  le
prescrizioni  e  le  forme  di  controllo  per   accertare   che   il
tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  prosegue  il  programma  di
recupero. L'esecuzione della pena si considera  iniziata  dalla  data
del verbale di affidamento. 
  5. L'affidamento in prova  al  servizio  sociale  non  puo'  essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte. 
  6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,  come  modificata  dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663.