Art. 94.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4
ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito
dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni, deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad
esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento
di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da
lui concordato con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti
previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la
idoneita', ai fini del recupero del condannato, del programma
concordato.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e
4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve
altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano
le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di
recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663.