Art. 95.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve
essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.