Art. 95. 
     (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) 
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente 
  1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per  reati
commessi in relazione al  proprio  stato  di  tossicodipendente  deve
essere scontata in istituti idonei per lo  svolgimento  di  programmi
terapeutici e socio-riabilitativi. 
  2. Con decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia  si  provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.