Art. 96. 
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162,  articoli
24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre  1989,
n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale,
                        art. 9, commi 1 e 2). 
     Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti 
 
  1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di  espiazione  di
pena  per  reati  commessi  in  relazione   al   proprio   stato   di
tossicodipendenza   o   sia   ritenuto    dall'autorita'    sanitaria
abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope  o
che comunque  abbia  problemi  di  tossicodipendenza  ha  diritto  di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno  degli
istituti carcerari a scopo di riabilitazione. 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  al
tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o  a  seguito  di
provvedimento dell'autorita'  giudiziaria,  alle  misure  sostitutive
previste negli articoli 90 e 94 per la  prosecuzione  o  l'esecuzione
del programma terapeutico  al  quale  risulta  sottoposto  o  intende
sottoporsi. 
  3. Le  unita'  sanitarie  locali,  d'intesa  con  gli  istituti  di
prevenzione e pena  ed  in  collaborazione  con  i  servizi  sanitari
interni  dei  medesimi  istituti,  provvedono  alla   cura   e   alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. 
  4. A tal fine il Ministro di  grazia  e  giustizia  organizza,  con
proprio   decreto,   su   basi   territoriali,   reparti    carcerari
opportunamente attrezzati, provvedendo  d'intesa  con  le  competenti
autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 115. 
  5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri medici e di assistenza  sociale  regionali  competenti  coloro
che, liberati dal carcere, siano ancora  bisognevoli  di  cure  e  di
assistenza. 
  6.  Grava  sull'amministrazione  penitenziaria   l'onere   per   il
mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona  sottoposta
agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso le
comunita' terapeutiche o di riabilitazione  individuate,  tra  quelle
iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro  di
grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.