Art. 63. 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa e' stata comunque presentata entro la stessa data. 2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32. 3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione dei detti modelli. 4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza. 5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. 6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42. 7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito. 8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57. 9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1° settembre 1991, ai fini dell applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni.