Art. 63. 
 
  1. I soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla  fonte
sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione  della
relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto,
e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente  ai
quali il termine per la presentazione della dichiarazione e'  scaduto
anteriormente al 30 novembre 1991,  sempreche'  non  sia  intervenuto
accertamento definitivo,  sono  ammessi  a  presentare  dichiarazioni
integrative in luogo di quelle omesse e per  rettificare  in  aumento
quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore  ad  un  mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali,
pur  scadendo  l'ordinario  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge per effetto di disposizioni che hanno  stabilito
la proroga, la dichiarazione  stessa  e'  stata  comunque  presentata
entro la stessa data. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il  30  aprile  1992,
devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative,
relativamente  agli  ammontari   complessivi   dei   vari   pagamenti
effettuati e ai periodi di imposta per i  quali  intendono  avvalersi
della  facolta'  prevista  nel  comma  1.  Nei  casi  di  fusione   e
trasformazione si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 32. 
  3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono  essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio
1992 con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'
per l'attuazione delle relative norme e per  la  presentazione  delle
dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per  la  compilazione
dei detti modelli. 
  4. In caso di accertamento  in  rettifica  o  d'ufficio  notificato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se
il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero  importo
delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate,  la  controversia
prosegue per la differenza. 
  5. I versamenti delle ritenute dovute in  base  alle  dichiarazioni
integrative devono essere effettuati in tre rate  di  uguale  importo
nei mesi di aprile e luglio 1992  e  luglio  1993.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. 
  6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e dal titolo III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non
si  applicano  se  l'ammontare  delle  ritenute  resta  definito  per
l'importo corrispondente  alle  dichiarazioni  integrative.  In  caso
contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute
definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni  del
comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42. 
  7. Per le ritenute indicate  nelle  dichiarazioni  integrative  non
puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle  somme  o  dei
valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa  non
costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei  valori  ai
fini delle imposte sul reddito. 
  8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo  32,  dei
commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo  36  e
del comma 1 dell'articolo 57. 
  9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il  termine  di
presentazione della dichiarazione  e'  scaduto  anteriormente  al  1°
settembre 1991, ai fini dell applicazione della normativa di  cui  al
presente articolo si considerano validi i versamenti  delle  ritenute
effettuati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  a  condizione  che  venga  presentata  dichiarazione
integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti,  le
somme pagate, anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Le controversie  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel-
ative ad infrazioni  diverse  da  quelle  connesse  all'effettuazione
delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del  10
per cento delle predette sanzioni.