Art. 71 
                          (Contrattazione) 
 1. In materia di  contrattazione  con  le  organizzazioni  sindacali
resta fermo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e  sono
fatte salve le norme emanate a seguito  degli  accordi  sindacali  di
comparto, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo  26  aprile
1990, n. 105. 
 
          Note all'art. 71:
          - La legge n. 93/1983 recante: "Legge quadro  sul  pubblico
          impiego" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
          del 6 aprile 1983.
          -  Per  il  citato  D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota alle
          premesse.