Art. 71 (Contrattazione) 1. In materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali resta fermo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e sono fatte salve le norme emanate a seguito degli accordi sindacali di comparto, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.
Note all'art. 71: - La legge n. 93/1983 recante: "Legge quadro sul pubblico impiego" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. - Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota alle premesse.