Art. 72 
                          (Azioni positive) 
 1. Mediante accordi con  le  organizzazioni  sindacali  si  dovranno
garantire le finalita' disposte dall'articolo 1 della legge 10 aprile
1991, n. 12 minimi: 
 a) predisposizione  di  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  del
personale a livello territoriale; 
 b) istituzione di servizi sociali integrativi; 
 c) predisposizione di progetti di azioni positive nelle procedure di
reclutamento previste dal presente regolamento; 
 d) attuazione di orari flessibili e articolati. 
 
          Note all'art. 72:
          - Il testo dell'art. 1  della  legge  n.  125/1991  (Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro), e' il seguente:
          "Art. 1 (Finalita'). -  1. Le disposizioni contenute  nella
          presente  legge  hanno  lo  scopo di favorire l'occupazione
          femminile e di  realizzare  l'uguaglianza  sostanziale  tra
          uomini  e  donne  nel  lavoro, anche mediante l'adozione di
          misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di
          rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto   impediscono   la
          realizzazione di pari opportunita'.
           2.  Le  azioni  positive  di  cui  al  comma  1  hanno  in
          particolare lo scopo di:
           a) eliminare le disparita' di fatto di cui le  donne  sono
          oggetto   nella   formazione  scolastica  e  professionale,
          nell'accesso al lavoro,  nella  progressione  di  carriera,
          nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita':
           b) favorire la diversificazione delle scelte professionali
          delle   donne   in  particolare  attraverso  l'orientamento
          scolastico  e   professionale   e   gli   strumenti   della
          formazione;  favorire  l'accesso  al lavoro autonomo e alla
          formazione    imprenditoriale    e    la     qualificazione
          professionale    delle   lavoratrici   autonome   e   delle
          imprenditrici;
           c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del
          lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del  sesso,
          nei   confronti   dei   dipendenti  con  pregiudizio  nella
          formazione, nell'avanzamento professionale  e  di  carriera
          ovvero nel trattamento economico e retributivo;
           d)  promuovere  l'inserimento delle donne nelle attivita',
          nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
          sottorappresentate   e   in   particolare    nei    settori
          tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
           e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
          lavoro,   delle   condizioni   e   del   tempo  di  lavoro,
          l'equilibrio tra responsabilita' familiari e  professionali
          e  una  migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i
          due sessi.
           3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere
          promosse  dal  Comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri
          di parita' di cui all'art. 8, dai centri per la  parita'  e
          le   pari   opportunita'  a  livello  nazionale,  locale  e
          aziendale,  comunque  denominati,  dai  datori  di   lavoro
          pubblici e privati, dai centri di formazione professionale,
          dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali e territoriali,
          anche su proposta delle rappresentanze sindacali  aziendali
          o  degli  organismi  rappresentativi  del  personale di cui
          all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93".
          Si riporta per opportuna conoscenza l'art. 25 della  citata
          legge 93/1983:
          "Art.  25  (Organismi  rappresentativi  dei  dipendenti). -
          Organismi rappresentativi dei  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni  possono  essere  costituiti, ad iniziativa
          dei dipendenti medesimi, nelle  unita'  amministrative  che
          verranno  specificate con gli accordi sindacali di cui alla
          presente legge, nell'ambito  delle  associazioni  sindacali
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af-
          filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo  a
          partecipare  agli  accordi  sindacali  di cui alla presente
          legge".