Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo specifico)
1. I segnali di obbligo specifico sono:
a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per
segnalare un varco doganale al quale e' obbligatorio fermarsi. Nello
stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, puo' essere
riportata la parola 'Dogana' nella lingua dello Stato confinante.
Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunita' Economica Europea
il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e
II.97/b.
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per
segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia
al quale e' obbligatorio fermarsi. Il segnale e' di impiego mobile,
deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve
essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinche' il
conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle
condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocita'
predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco.
Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto.
Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire
pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. E' consentito
ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il
posto di blocco e' in prossimita' delle zone di confine.
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle
autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per
segnalare una stazione dove e' obbligatorio fermarsi per le
operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella
lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio e' in
prossimita' del confine.