Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.) 
                   (Segnali di obbligo specifico) 
  1. I segnali di obbligo specifico sono: 
   a) ALT - DOGANA 
   b) ALT - POLIZIA 
   c) ALT - STAZIONE. 
  2. Il segnale ALT - DOGANA  (fig.  II.96)  deve  essere  posto  per
segnalare un varco doganale al quale e' obbligatorio fermarsi.  Nello
stesso segnale, al di sotto  della  barra  orizzontale,  puo'  essere
riportata la parola 'Dogana' nella  lingua  dello  Stato  confinante.
Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunita' Economica  Europea
il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg.  II.97/a  e
II.97/b. 
  3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig.  II.98)  deve  essere  posto  per
segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di  polizia
al quale e' obbligatorio fermarsi. Il segnale e' di  impiego  mobile,
deve essere posto a distanza opportuna dal posto  di  blocco  e  deve
essere avvistabile con  sicurezza  e  in  tempo  utile  affinche'  il
conducente  possa  adeguare  la  sua  condotta,  tenuto  conto  delle
condizioni   plano-altimetrichedella   strada   e   della   velocita'
predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto  di  blocco.
Il segnale deve essere ripetuto all'altezza  del  punto  di  arresto.
Entrambi i segnali devono essere posti  in  modo  da  non  costituire
pericolo o pregiudizio  per  la  sicurezza  stradale.  E'  consentito
ripetere il segnale nella lingua dello  stato  confinante  quando  il
posto di blocco e' in prossimita' delle zone di confine. 
  4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere  posto  sulle
autostrade  e  in  corrispondenza  degli  accessi   controllati   per
segnalare  una  stazione  dove  e'  obbligatorio  fermarsi   per   le
operazioni di pedaggio.  E'  consentito  ripetere  il  segnale  nella
lingua dello stato confinante quando la stazione di  pedaggio  e'  in
prossimita' del confine.