Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo specifico) 1. I segnali di obbligo specifico sono: a) ALT - DOGANA b) ALT - POLIZIA c) ALT - STAZIONE. 2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale e' obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, puo' essere riportata la parola 'Dogana' nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunita' Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b. 3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale e' obbligatorio fermarsi. Il segnale e' di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinche' il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetrichedella strada e della velocita' predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco e' in prossimita' delle zone di confine. 4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove e' obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio e' in prossimita' del confine.