Art. 226 (a).
       Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali
  1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito  l'archivio
nazionale  delle  strade,  che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
  2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato  tecnico  e  giuridico  della  strada,  al
traffico  veicolare,  agli  incidenti e allo stato di percorribilita'
anche da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi  d'opera  ai  sensi
dell'art.  54,  comma  1,  lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di  massa  stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
  3.  La  raccolta  dei  dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato  generale
per  la  circolazione  e  la sicurezza stradale tutti i dati relativi
allo stato tecnico e giuridico delle singole strade,  allo  stato  di
percorribilita'  da  parte  dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'  i  dati  risultanti
dal  censimento  del  traffico  veicolare,  e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che e' tenuta a  trasmettere  al  suindicato
Ispettorato   tutti   i   dati  relativi  agli  incidenti  registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
  4.  In  attesa  della  attivazione  dell'archivio  nazionale  delle
strade,  la  circolazione  dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 potra'  avvenire  solo  sulle  strade  o
tratti  di  strade  non  comprese  negli  elenchi  delle  strade  non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a  cura  del  Ministero
dei  lavori  pubblici  nella  Gazzetta  Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi  dalle  societa'  concessionarie,  per  le  autostrade   in
concessione,  dall'A.N.A.S.,  per  le autostrade e le strade statali,
dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento  determina
i  criteri  e  le  modalita'  per  la  formazione,  la  trasmissione,
l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
  5.  Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e'  istituito
l'archivio  nazionale  dei  veicoli  contenente  i  dati  relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere (( e), f), g),  h),  i),
l), m) e n) )) .
  6.  Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i  dati  relativi  alle   caratteristiche   di   costruzione   e   di
identificazione,  all'emanazione  della  carta  di circolazione e del
certificato di proprieta', a tutte le successive vicende  tecniche  e
giuridiche  del  veicolo,  agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
  7. L'archivio  e'  completamente  informatizzato;  e'  popolato  ed
aggiornato  con  i  dati  raccolti  dalla  Direzione  generale  della
M.C.T.C., dal  P.R.A.,  dagli  organi  addetti  all'espletamento  dei
servizi  di  polizia  stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita'
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C..
(( 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti       ))
(( l'archivio nazionale dei veicoli. ))                            ))
(( 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel      ))
(( regolamento. ))                                                 ))
  10.  Presso  la  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e' istituita
l'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida  ai  fini  della
sicurezza stradale.
  11.  Nell'anagrafe  nazionale  devono  essere  indicati,  per  ogni
conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento  di  rilascio  della
patente,  nonche'  a  tutti i procedimenti successivi, come quelli di
rinnovo, di revisione, di sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati
relativi  alle  violazioni  commesse  alla  guida  di  un determinato
veicolo,  agli  incidenti  che  si  siano   verificati   durante   la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
  12.   L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata;  e'
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla  Direzione  generale
della    M.C.T.C.,    dalle    prefetture,   dagli   organi   addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art.  12,
dalle  compagnie  di  assicurazione,  che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,  al  C.E.D.
della Direzione generale della M.C.T.C..
  13.  Nel  regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno
altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta
e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui  al  presente
articolo.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 122 del D.Lgs. n. 360/1993.