Art. 227 (a).
               Servizio e dispositivi di monitoraggio
  1. (( Nell'ambito  dell'intero  sistema  viario  ))  devono  essere
installati  dispositivi  di  monitoraggio  per  il  rilevamento della
circolazione,  i  cui  dati  sono  destinati  alla   costituzione   e
all'aggiornamento   dell'archivio   nazionale  delle  strade  di  cui
all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di  maggiore
congestione del traffico.
  2.  Gli  enti  proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di  cui  al  comma  1  e  contestualmente,  ove  ritenuto
necessario,  quelli  per  il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico,  in  conformita',  per  tali  ultimi,   alle   direttive
impartite  dal  Ministero  dell'ambiente,  sentito  il  Ministero dei
lavori pubblici.
  3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del  prefetto,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  a
provvedere   entro  un  termine  assegnato,  trascorso  il  quale  il
Ministero provvede alla installazione d'ufficio  dei  dispositivi  di
monitoraggio.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 123 del D.Lgs. n. 360/1993.