Art. 228.
      Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
      l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del
                           presente codice
  1. Con il  regolamento  sono  adeguati  e  aggiornati  gli  importi
previsti  nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870
(a),  relativi  alle  tariffe  per  le  applicazioni  in  materia  di
motorizzazione  di  competenza  degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C..
  2. La destinazione degli importi di cui al comma  1  rimane  quella
prevista  dagli  articoli 16 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870
(a). Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere,  altresi',
aggiornati  i  limiti  di  destinazione  degli  importi medesimi alle
singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
  3. Gli importi relativi ai diritti per  le  operazioni  tecniche  e
tecnico-amministrative   di   competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici sono destinati alle seguenti spese:
    a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche  necessarie  per  i
servizi   del   Ministero   dei   lavori  pubblici,  nonche'  per  il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
    b)  per  la  effettuazione   di   corsi   di   qualificazione   e
aggiornamento  o  di  specializzazione  post-laurea del personale del
suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonche'  per  la  partecipazione  del  personale  stesso   ai   corsi
anzidetti;
    c)   per   le  diverse  operazioni  riguardanti  gare,  collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura  e  provvista  di  materiali  e
stampati  vari,  necessari  per  l'espletamento di tutti i servizi di
competenza  del  Ministero  dei   lavori   pubblici,   magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
    d)  per  la  formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di  cui  all'art.
226.
  4.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  accreditando  gli
importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
  5.  Con  il  regolamento  sono  stabilite  le tabelle degli importi
relativi  ai  diritti  per  le   operazioni   tecniche   e   tecnico-
amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze  e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo
quanto stabilito per i concessionari di strade nelle  convenzioni  di
concessione.
  6.  Gli  importi  di  cui  al  comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
    a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche  necessarie  per  i
servizi,  nonche'  per  il  funzionamento  e  la  manutenzione  delle
attrezzature stesse;
    b)   per   la   effettuazione   di   corsi  di  qualificazione  e
aggiornamento del personale o di  specializzazione  post  laurea,  in
merito   all'applicazione   del   presente  codice,  nonche'  per  la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
    c) per la formazione e  l'aggiornamento  periodico  dell'archivio
nazionale  delle  strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
 
             (a) L'art. 16 della legge n.  870/1986  (Misure  urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero  dei  trasporti) sostituisce l'art. 5 del D.L. 21
          dicembre  1966,  n.    1090,  convertito  in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge 16 febbraio 1967, n. 14, sulla
          disciplina  dei  diritti  dovuti  all'Ispettorato  generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          con il seguente:
             "Art.  5.  -  In  relazione  agli  introiti  affluiti al
          capitolo di entrata  di  cui  al  precedente  art.  3,  con
          decreti  del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro
          dei trasporti,  sono  disposte  assegnazioni  di  fondi  ad
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e
          trasporti in  concessione"  -  distintamente  per  ciascuna
          delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione
          rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
               a)  fino  al  10  per  cento - spese relative a misure
          previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento  da
          parte   del   personale   della  Direzione  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  dei
          servizi   ad   esso  demandati  e  per  spese  relative  ad
          interventi previdenziali in favore dello stesso  personale,
          nonche'   per   interventi   assistenziali  in  favore  del
          personale in servizio o in quiescenza  o  dei  loro  aventi
          causa, sentite le organizzazioni sindacali;
               b)  fino  al  5  per  cento  -  per  la provvista e la
          fornitura gratuita agli interessati di  patenti,  carte  di
          circolazione,  moduli  di  domande e di versamenti in conto
          corrente  postale,  nonche'  per  fabbisogni  di  stampati,
          registri,  per  le  spese  relative  alle  gare,  collaudi,
          magazzinaggio, distribuzione  e  spedizione  dei  materiali
          suddetti,   per   sopperire   agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art.  3,
          e  per  le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui
          al  successivo  art.  5-  bis;  e',  invece,  escluso  ogni
          compenso al personale;
               c)  fino  al  10  per  cento - per spese relative alle
          attrezzature tecniche per i  servizi  della  motorizzazione
          civile,  nonche'  alla gestione e manutenzione dei relativi
          impianti  ed  alla  manutenzione   degli   annessi   uffici
          operativi".
             Il  testo dell'art. 19 della citata legge n. 870/1986 e'
          il seguente:
             "Art.  19.  -  1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3),
          4), 5), e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge,
          possono essere effettuate - a richiesta degli interessati -
          presso le sedi da essi predisposte e con tutte le  spese  a
          loro  carico. In tal caso il personale sara' compensato con
          una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
             2.  Qualora  i  servizi  vengano  effettuati  oltre   10
          chilometri  dalla  sede  dell'ufficio,  al  personale sara'
          riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
          di  missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
          previsti dalle vigenti disposizioni.
             3.   Qualora  i  servizi  di  cui  ai  commi  precedenti
          richiedessero   prestazioni   oltre   il   normale   orario
          d'ufficio,  al personale dovra' essere corrisposto anche il
          compenso per lavoro  straordinario  nella  misura  prevista
          dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
          richiedenti.
             4.  Per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui ai commi
          precedenti il  personale  e'  autorizzato  a  servirsi  del
          proprio  mezzo  di  trasporto  ed  il rimborso delle spese,
          stabilito dalle vigenti norme,  sara'  anch'esso  a  carico
          degli interessati richiedenti.
             5.  Per  le  operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10),
          11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge,  i
          versamenti  a  carico  dei  richiedenti  e  l'indennita' di
          missione, da corrispondere al personale, sono  pari  al  50
          per  cento  delle  tariffe  applicate dal Registro italiano
          navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di
          tale ente.
             6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 -
          ad esclusione di quelle di cui ai  numeri  5)  e  6)  -  le
          corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel
          caso   che  le  operazioni  stesse  vengano  richieste  con
          carattere d'urgenza e siano effettuate,  entro  tre  giorni
          decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove
          occorra, oltre il normale orario di ufficio.
             7.  Gli  importi  di  dette maggiorazioni debbono essere
          versati dagli interessati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluiscono  alle  entrate  dello  Stato con imputazione ad
          apposito  capitolo  del   Ministero   dei   trasporti   per
          l'ammodernamento     e     miglioramento     dei    servizi
          dell'amministrazione.
             8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti
          dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di
          quelle di  cui  al  precedente  comma,  saranno  utilizzati
          parzialmente,  e  comunque  in  misura  non  superiore a 24
          miliardi per ogni  anno,  per  maggiorazioni  del  compenso
          incentivante, collegato alla professionalita', al personale
          in    servizio   presso   la   Direzione   generale   della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione,  in
          relazione  all'accertato  aumento  della  produttivita' dei
          servizi.
             9.  Tali  maggiorazioni  competono  anche  al  personale
          dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di
          ispettore  generale  e  di direttore di divisione di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.
          748.
             10.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto  disporre  la
          corresponsione  al personale della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di  un
          acconto  pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti
          commi 8 e 9 con parametrazione ai  livelli  stipendiali  in
          atto goduti dal personale".
             Si  riporta  la  tabella 3 allegata alla citata legge n.
          870/1986, come modificata dall'art.  17-  ter  del  D.L.  6
          febbraio  1987,  n. 16, aggiunto dalla legge di conversione
          30 marzo 1987, n. 32, e dall'art.   9 del  D.L.  15  giugno
          1988,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          agosto 1988, n. 328:
                                                           "TABELLA 3
                           TARIFFE PER LE OPERAZIONI
                       IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)
             TIPO DI OPERAZIONE                               Tariffa
          1) Esami per conducenti di veicoli a motore ......   20.000
          2) Duplicati, certificazioni, eccetera,
             inerenti ai veicoli o ai conducenti ...........   10.000
          3) Visite e prove di veicoli, prova
             idraulica per dispositivi di
             alimentazione a gas ...........................   12.000
          4) Visite e prove speciali di veicoli
             costruiti in unico esemplare  o che
             presentino particolari caratteristiche,
             secondo quanto stabilito dalla Direzione
             generale della motorizzazione civile ..........   50.000
          5) Omologazioni di veicoli, approvazione
             di autobus con carrozzeria diversa
             da quella di tipo omologato ...................  200.000
          6) Omologazioni parziali; approvazione
             ed omologazione di dispositivi e di
             unita' meccaniche indipendenti ................   80.000
          7) Esami per il conseguimento di titoli
             professionali, di autorizzati della
             navigazione interna, esami per le patenti
             nautiche. Esami di revisione ..................   20.000
          8) Accertamento idoneita' tecnica di imprese
             costruttrici di navi, galleggianti e
             imbarcazioni; controllo tecnico delle
             navi, galleggianti e imbarcazioni in
             costruzione ...................................   20.000
          9) Omologazioni e approvazioni di imbarcazioni
             e relativi componenti ed accessori;
             omologazioni di motori marini .................  200.000
         10) Visite e prove iniziali, periodiche e
             straordinarie di motoscafi e imbarcazioni
             a motore, di navi e galleggianti;
             visite in corso di costruzione alle navi,
             galleggianti e imbarcazioni;
             controllo sulla produzione di imbarcazioni
             e di motori omologati .........................   50.000
         11) Stazzatura di navi e galleggianti, di
             motoscafi e di imbarcazioni a motore ..........   20.000
         12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni   50.000
         13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti
             e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione .   20.000
         14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei
             registri nautici e nelle matricole ............   10.000
         15) Domande di rilascio di autorizzazioni per
             il trasporto internazionale di merci per
             ciascuna relazione di traffico e per
             ciascuna autorizzazione nel caso di
             "permanenti" ..................................   10.000
         16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per
             il trasporto di merci per conto di terzi
             per ciascun veicolo ...........................   10.000
         17) Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto
             di merci in contoproprio per ciascun veicolo ..   20.000
             (1)  Le  tariffe  indicate  nella  presente tabella sono
          comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati;
          non sono pero' comprensive dell'eventuale imposta di  bollo
          sulle domande e sui documenti.