Art. 229.
                 Attuazione di direttive comunitarie
  1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge  comunitaria  ai
sensi  dell'art.  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (a), le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate  dal  presente  codice,  sono
recepite  con  decreti  dei  Ministri  della  Repubblica,  secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle  stesse
indicati  o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
 
             (a) Il testo dell'art. 4 della legge n.  86/1989  (Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
             "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare).  -  1.  Nelle
          materie  gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
          legge,  le  direttive  possono  essere   attuate   mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
             2.  Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in allegato al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione delle quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3, lettera c).
             3.  Se  le  direttive  consentono  scelte in ordine alle
          modalita' della loro attuazione o se  si  rende  necessario
          introdurre  sanzioni penali o amministrative od individuare
          la   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative   inerenti  alla  applicazione  della  nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni.
             4.   Fuori   dei  casi  preveduti  dal  comma  3,  prima
          dell'emanazione del regolamento, lo schema  di  decreto  e'
          sottoposto  al  parere  delle  commissioni permanenti della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i  decreti  sono  emanati  in  mancanza  di  detto
          parere.
             5.  Il  regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di entrata in vigore della legge comunitaria.    In  questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
             6.  La  legge  comunitaria provvede in ogni caso a norma
          dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione  delle  direttive
          comporti:
               a)   l'istituzione   di   nuovi   organi  o  strutture
          amministrative;
               b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
             7.  Restano  salve  le   disposizioni   di   legge   che
          consentono,  per  materie  particolari,  il  recepimento di
          direttive mediante atti amministrativi.
             8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato  l'elenco
          delle    direttive    attuate   o   da   attuare   in   via
          amministrativa".