Art. 50. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  alle  attivita'
lavorative  che  comportano   l'uso   di   attrezzature   munite   di
videoterminali. 
  2. Le norme del presente titolo  non  si  applicano  ai  lavoratori
addetti: 
   a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 
   b)  ai  sistemi  informatici  montati  a  bordo  di  un  mezzo  di
trasporto; 
   c)  ai  sistemi  informatici   destinati   in   modo   prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico; 
   d) ai sistemi denominati "portatili"  ove  non  siano  oggetto  di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; 
   e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a  tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo  di  visualizzazione
dei  dati  o  delle  misure,  necessario  all'uso  diretto  di   tale
attrezzatura; 
   f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/11/1994,  n.  272
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.