Art. 50.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita'
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/11/1994, n. 272
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.