Art. 51.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite
di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita
di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro
ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per
tutta la settimana lavorativa.