Art. 51. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
   a)  videoterminale:  uno  schermo   alfanumerico   o   grafico   a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; 
   b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite
di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori  opzionali,  le  apparecchiature   connesse,   comprendenti
l'unita' a dischi, il telefono, il modem, la stampante,  il  supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente  di
lavoro immediatamente circostante; 
   c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura  munita
di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro
ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per
tutta la settimana lavorativa.