Art. 52.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.