Art. 52. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
  1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del  rischio  di
cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro  con  particolare
riguardo: 
   a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
   b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento  fisico  o
mentale; 
   c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
  2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare  ai
rischi riscontrati in base  alle  valutazioni  di  cui  al  comma  1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione  della  incidenza
dei rischi riscontrati.