Art. 54. 
                  Svolgimento quotidiano del lavoro 
  1. Il lavoratore,  qualora  svolga  la  sua  attivita'  per  almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad  una  interruzione  della  sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'. 
  2.  Le  modalita'  di  tali  interruzioni  sono   stabilite   dalla
contrattazione collettiva anche aziendale. 
  3.  In  assenza  di  una  disposizione   contrattuale   riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque  ha  diritto
ad  una  pausa  di  quindici  minuti  ogni   centoventi   minuti   di
applicazione continuativa al videoterminale. 
  4. Le modalita' e  la  durata  delle  interruzioni  possono  essere
stabilite  temporaneamente  a  livello  individuale  ove  il   medico
competente ne evidenzi la necessita'. 
  5.  E'  comunque  esclusa  la  cumulabilita'   delle   interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i  tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico,  che  sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il  lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro. 
  7. La pausa e' considerata a tutti  gli  effetti  parte  integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile  all'interno
di accordi che prevedono  la  riduzione  dell'orario  complessivo  di
lavoro.