Art. 55.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti alle
attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita
medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il
lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i
lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta'
sono sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno
biennale.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attivita' svolta e' a carico del datore
di lavoro.