Art. 55. 
                       Sorveglianza sanitaria 
  1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di  essere  addetti  alle
attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti  ad  una  visita
medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali  e  ad  un
esame degli occhi e della vista  effettuati  dal  medico  competente.
Qualora l'esito della visita medica ne  evidenzi  la  necessita',  il
lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici. 
  2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma  1  i
lavoratori vengono classificati in: 
   a) idonei, con o senza prescrizioni; 
   b) non idonei. 
  3. I lavoratori classificati come  idonei  con  prescrizioni  ed  i
lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo  anno  di  eta'
sono  sottoposti  a  visita  di  controllo  con  periodicita'  almeno
biennale. 
  4. Il lavoratore e' sottoposto  a  controllo  oftalmologico  a  sua
richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente. 
  5. La spesa relativa alla  dotazione  di  dispositivi  speciali  di
correzione in funzione dell'attivita' svolta e' a carico  del  datore
di lavoro.