Art. 56.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanita', stabilisce con decreto una guida d'uso
dei videoterminali.