Art. 56. 
                      Informazione e formazione 
  1. Il datore di lavoro  fornisce  ai  lavoratori  informazioni,  in
particolare per quanto riguarda: 
   a) le misure applicabili al posto di lavoro, in  base  all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52; 
   b) le modalita' di svolgimento dell'attivita'; 
   c) la protezione degli occhi e della vista. 
  2. Il datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori  una  formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
  3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto
con il Ministro della sanita', stabilisce con decreto una guida d'uso
dei videoterminali.