Art. 70 Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 2. Nell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli". 3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: "5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente'.". 4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio.".
Note all'art. 70: - Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitano: "Art. 3. - 1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo art. 5". "Art. 4. - 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo. 2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare. 4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge. 5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio prestato in ferma volontaria. 6. All'atto del congedo e' corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non e' comunque cumulabile con la indennita' di anzianita' di servizio, che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa". "Art. 5. - 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneita' fisica al servizio incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma: a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non puo' essere superiore al periodo massimo previsto per la aspettativa; b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso. 3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneita' fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare. 5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneita' fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio". "Art. 6. - 1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze. 2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente". "Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto. 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' da essi delegata, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento espresso dall'autorita' competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 4. 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312". "Art. 14. - 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno 'superiore alla media'. Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno". 2. I numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti: "1) per sette decimi posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni; 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di 'superiore alla media' nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso, non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2". 3. L'art. 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. 4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. 5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi". "Art. 15. - 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'art. 14, nonche' la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria". - L'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita: "Art. 1. - 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in: a) vicebrigadieri in servizio permanente; b) vicebrigadieri in ferma volontaria; c) vicebrigadieri in congedo; d) vicebrigadieri in congedo assoluto. 2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni". - Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitava: 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militari di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni 'personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati' oppure 'personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati' e 'servizio permanente'". - Il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita: "2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni".