Art. 70 
             Modifiche alla legge 1 febbraio 1989, n. 53 
 
  1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e  15  della  legge  1  febbraio
1989, n. 53, a decorrere dal 1 settembre  1995,  ad  eccezione  delle
deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano
agli appartenenti alla Guardia di finanza. 
  2. Nell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 le parole:  "vice
brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli". 
  3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989,  n.  53,  e'
sostituito dal seguente: 
"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di  truppa'
e 'servizio continuativo' riferite all'Arma  dei  carabinieri  ed  al
Corpo della guardia di finanza, sono sostituite  rispettivamente  con
quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e  carabinieri',
'personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e  'servizio
permanente'.". 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989,  n.  53
e' aggiunto il seguente comma: 
"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita'
conseguenti ad interruzioni del servizio.". 
 
          Note all'art. 70:
             - Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15  della  legge  10
          febbraio  1989,  n.  53  (Modifiche  alle norme sullo stato
          giuridico  e  sull'avanzamento  dei   vicebrigadieri,   dei
          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
          del Corpo della guardia  di  finanza  nonche'  disposizioni
          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di
          custodia e al Corpo forestale dello Stato), recitano:
             "Art. 3. - 1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli
          allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della  guardia  di  finanza,  all'atto   dell'arruolamento,
          contraggono  una  ferma  volontaria  della  durata  di anni
          quattro, salvo quanto disposto dal successivo art. 5".
             "Art. 4. -  1.  Al  termine  della  ferma  volontaria  i
          carabinieri,  i  finanzieri  e  gli appuntati dell'Arma dei
          carabinieri e del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  che
          conservino    l'idoneita'    psico-fisica    al    servizio
          incondizionato e siano meritevoli  per  qualita'  morali  e
          culturali,  buona  condotta,  attitudini  e  rendimento, di
          continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo,  sono
          ammessi,  salvo  esplicita rinunzia, in servizio permanente
          con  determinazione  del  comandante  generale   che   puo'
          delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo.
             2.  Possono  ottenere  altresi' l'ammissione al servizio
          permanente,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,   i
          vicebrigadieri  che  abbiano  un'anzianita'  di servizio di
          almeno quattro anni.
             3.  La  domanda  di  rinunzia  al  passaggio in servizio
          permanente va  presentata,  almeno  sessanta  giorni  prima
          della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in
          forza il militare.
             4.  L'ufficiale  diretto  da  cui  dipende  il militare,
          qualora ritenga che  il  medesimo  non  sia  meritevole  di
          essere  ammesso  in  servizio  permanente, inoltra, per via
          gerarchica,  motivata  proposta   di   proscioglimento   al
          comandante  generale,  che  decide, sentito il parere della
          Commissione di avanzamento per i  sottufficiali,  integrata
          da  tre  appuntati  da  lui designati. Avverso la decisione
          l'interessato puo' esperire le impugnative di legge.
             5.  I  militari  che  non  siano  ammessi  in   servizio
          permanente  cessano dalla ferma volontaria e sono collocati
          in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso  in
          servizio  oltre  la  scadenza  della  ferma  volontaria  e'
          considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
             6. All'atto del congedo e' corrisposto  un  premio  pari
          all'ultimo  stipendio  mensile  percepito  per  ogni anno o
          frazione superiore a sei mesi di  servizio  prestato.  Tale
          premio  non  e'  comunque  cumulabile  con la indennita' di
          anzianita' di servizio, che dovesse essere corrisposta  per
          effetto di altra normativa".
             "Art.  5. - 1. Il militare che alla scadenza della ferma
          volontaria non possa essere ammesso in servizio  permanente
          per    temporanea    inidoneita'    fisica    al   servizio
          incondizionato o perche' imputato in un procedimento penale
          per  delitto  non  colposo  o  sottoposto  a   procedimento
          disciplinare, anche se sospeso dal servizio, puo' ottenere,
          a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
             2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
               a)  per  il  militare  temporaneamente  non  idoneo al
          servizio  incondizionato,  non  puo'  essere  superiore  al
          periodo massimo previsto per la aspettativa;
               b)  per il militare sottoposto a procedimento penale o
          disciplinare, non puo' protrarsi oltre la data in cui viene
          definito il procedimento stesso.
             3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneita' fisica
          incondizionata e quello nei cui confronti  il  procedimento
          penale   o  disciplinare  si  sia  concluso  favorevolmente
          possono  ottenere,  a  domanda,  l'ammissione  in  servizio
          permanente   con  decorrenza  dal  giorno  successivo  alla
          scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
             4. La domanda di cui al comma 3 deve  essere  presentata
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  comunicazione del
          giudizio  di  idoneita'  fisica   o   della   notificazione
          dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
             5.  Il militare che, allo scadere del periodo massimo di
          cui  al  comma  2,  lettera  a),  non  abbia   riacquistato
          l'idoneita'  fisica incondizionata o che venga riconosciuto
          temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo  con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  a quello della data di
          comunicazione del relativo giudizio".
             "Art.  6.  - 1. La partecipazione a corsi di particolare
          livello  tecnico  dei  carabinieri,  dei  finanzieri,   dei
          graduati  e  dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e
          del Corpo  della  guardia  di  finanza  e'  subordinata  al
          vincolo  di  una  ulteriore ferma proporzionale alla durata
          del corso, fino ad un massimo di cinque anni,  dalla  quale
          possono   essere   prosciolti,   a  domanda,  per  gravi  e
          comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del
          vincolo di ferma  obbligatoria  che  essi  comportano  sono
          determinati  con  decreto,  rispettivamente,  del  Ministro
          della difesa e del Ministro delle finanze.
             2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1
          vale anche per i militari in servizio permanente".
             "Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che  abbiano
          compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica
          di scelto.
             2.  Ai  carabinieri  scelti  e  finanzieri  scelti,  che
          abbiano compiuto dieci anni di servizio,  e'  conferito  il
          grado di appuntato, a ruolo aperto.
             3.  Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della guardia  di  finanza,  che  abbiano  cinque  anni  di
          anzianita'  di  grado  o  quindici  anni  di  servizio,  e'
          conferito il grado di appuntato scelto.
             4. La qualifica ed i gradi di cui  ai  commi  precedenti
          sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti
          generali,   o   dell'autorita'  da  essi  delegata,  previo
          giudizio    di    idoneita'    all'avanzamento     espresso
          dall'autorita'   competente,   sentito   il   parere  della
          Commissione di cui al precedente art. 4.
             5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del
          Corpo della guardia di  finanza,  con  almeno  un  anno  di
          anzianita'   nel  grado,  e'  attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale di polizia  giudiziaria,  previo  superamento  di
          apposito  corso di qualificazione della durata prevista, di
          norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a  domanda.
          I  programmi  e  le modalita' di svolgimento del corso, che
          puo' essere ripetuto una sola  volta,  sono  stabiliti  con
          determinazione dei rispettivi comandanti generali.
             6.  Nei  periodi  di servizio di cui ai commi precedenti
          non vanno computati gli anni per i  quali  gli  interessati
          sono  stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i
          periodi di detrazione di anzianita' subiti per  effetto  di
          condanne  penali  o  di sospensioni dal servizio per motivi
          disciplinari.
             7. I carabinieri  scelti,  i  finanzieri  scelti  e  gli
          appuntati  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, abbiano maturato titolo per  la  promozione
          al  grado  superiore,  sono promossi, previa valutazione di
          idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi
          di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata
          in vigore della legge.
             8.  La  data  in  cui  e'  attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria e' quella del 1 gennaio
          dell'anno successivo a quello in  cui  si  e'  concluso  il
          corso.  Dalla  medesima  data,  al  personale che supera il
          corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella
          misura  pari  al  2,50  per cento dello stipendio tabellare
          iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in  caso
          di   promozione   al  grado  superiore  e  non  costituisce
          presupposto per l'applicazione del quinto  comma  dell'art.
          140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
             "Art. 14. - 1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 28
          marzo 1968, n. 397, come modificato dall'art. 2 della legge
          8  agosto  1980,  n.  435,  il  numero 2) e' sostituito dal
          seguente:
              "2) per i rimanenti tre decimi dei  posti  disponibili,
          mediante  corso-concorso  per  titoli ed esami, indetto con
          decreto del  Ministro  della  difesa,  dagli  appuntati  ed
          appuntati  scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di
          eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed  abbiano
          riportato  nell'ultimo  triennio  la  qualifica  di  almeno
          'superiore alla media'. Le modalita' ed i  programmi  della
          durata  prevista  di  norma  in  tre mesi sono indicati con
          determinazione  del  comandante  generale.  Il  corso  puo'
          essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori
          del  corso-concorso  sono  nominati  vicebrigadieri secondo
          l'ordine di graduatoria e  nel  limite  massimo  dei  posti
          disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data
          di  nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso
          della scuola  sottufficiali  concluso  nell'anno.  I  posti
          rimasti  scoperti  sono  devoluti  in  aumento  ai corsi di
          reclutamento ordinario dello stesso anno".
             2. I numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 11  dicembre
          1975, n.  627, sono sostituiti dai seguenti:
              "1)  per  sette decimi posti disponibili nell'organico,
          dagli allievi della scuola sottufficiali della  Guardia  di
          finanza che abbiano superato apposito corso della durata di
          due anni;
              2)  per  i  rimanenti  tre decimi dei posti disponibili
          nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto
          con decreto del Ministro delle finanze, dagli  appuntati  e
          appuntati   scelti   della   Guardia  di  finanza.  Per  la
          partecipazione al concorso gli appuntati  e  gli  appuntati
          scelti  debbono  aver  riportato la qualifica di 'superiore
          alla  media'   nell'ultimo   triennio   di   servizio.   La
          partecipazione   al   concorso,   non  e'  consentita  agli
          appuntati e  appuntati  scelti  che  abbiano  riportato  il
          giudizio  di  non  idoneita'  in due precedenti concorsi. I
          posti  eventualmente  rimasti   scoperti   possono   essere
          devoluti  in  aumento a quelli assegnati al concorso di cui
          al successivo art. 2".
             3. L'art. 15 della legge 11 dicembre 1975,  n.  627,  e'
          sostituito dal seguente:
              "Art.  15.  -  1.  La  composizione  della  commissione
          esaminatrice, l'indicazione  dei  titoli  da  valutare,  le
          prove  d'esame  e  le  norme di svolgimento degli esami del
          concorso di cui al numero 2)  dell'art.  1  della  presente
          legge   sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze.
              2.  I  requisiti  ed  i titoli debbono essere posseduti
          alla data indicata nel bando di concorso.
              3. La commissione esaminatrice valuta  i  titoli  degli
          appuntati   in   possesso   dei   requisiti  necessari  per
          partecipare al concorso per titoli ed esami ed  attribuisce
          a  ciascun  concorrente  un  punto  complessivo espresso in
          ventesimi.
              4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui
          voti  sono  espressi  in  ventesimi,   sono   iscritti   in
          graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla
          media  dei  voti  riportati  negli esami stessi ed al punto
          attribuito ai titoli posseduti.
              5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle  prove
          di esame riportano almeno 10/20.
              6.  I  medesimi  sono  nominati  vicebrigadieri secondo
          l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo  dei  posti
          loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver
          frequentato,  con esito favorevole, un corso speciale della
          durata non inferiore a sei mesi".
             "Art. 15. - 1. I titoli da valutare, le prove e le norme
          di svolgimento degli esami dei  corsi-concorsi  di  cui  al
          comma  1  dell'art. 14, nonche' la composizione e la nomina
          della commissione esaminatrice sono stabiliti  con  decreto
          del Ministro della difesa.
             2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle
          date indicate nel bando di concorso.
             3.  La  commissione  esaminatrice  valuta  i titoli ed i
          requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonche' le
          prove degli esami,  attribuendo  a  ciascuno  un  punteggio
          complessivo  espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai
          fini della formazione della graduatoria".
             - L'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche
          alle norme sullo stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza
          nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato), recita:
             "Art. 1. - 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri
          e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
               a) vicebrigadieri in servizio permanente;
               b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
               c) vicebrigadieri in congedo;
               d) vicebrigadieri in congedo assoluto.
             2. I vicebrigadieri  in  congedo  sono  ripartiti  nelle
          categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
             3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente
          per  il  raggiungimento  del  limite di eta' sono estese le
          norme di cui al titolo IV della legge 10  maggio  1983,  n.
          212, e successive modificazioni".
             - Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n.
          53   (Modifiche   alle   norme   sullo  stato  giuridico  e
          sull'avanzamento  dei  vicebrigadieri,   dei   graduati   e
          militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
          Polizia  di  Stato,  al Corpo degli agenti di custodia e al
          Corpo forestale dello Stato), recitava:
             5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militari
          di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma  dei
          carabinieri  e  al  Corpo  della  guardia  di finanza, sono
          sostituite  rispettivamente  con  le   dizioni   'personale
          appartenente  al  ruolo  carabinieri  ed  appuntati' oppure
          'personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati' e
          'servizio permanente'".
             - Il comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n.
          53  (Modifiche  alle  norme   sullo   stato   giuridico   e
          sull'avanzamento   dei   vicebrigadieri,   dei  graduati  e
          militari di truppa dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
          Polizia  di  Stato,  al Corpo degli agenti di custodia e al
          Corpo forestale dello Stato), recita:
             "2.  La  detrazione  di  anzianita'  e'  pari  al  tempo
          trascorso in una delle suddette posizioni".