Art. 71 
Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto 
 
  1. Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995: 
a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551; 
b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12,
   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30,  31,  32,  33,
   34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
   agosto 1959, n. 1088; 
c) la legge 13 luglio 1966, n. 558; 
d) gli articoli da 1  a  20  compreso,  nonche'  i  primi  tre  commi
   dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n.  627,  e  successive
   modificazioni; 
e) tutte  le  disposizioni  di  legge  in  contrasto   o,   comunque,
   incompatibili con le norme del presente decreto,  oltre  a  quelle
   espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo. 
  2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n.  536,  nonche'
l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far  data
dal 1 settembre 1995 non si applicano al  personale  appartenente  ai
ruoli sottufficiali della Guardia di finanza. 
  3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si  trova  nella
posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente
decreto  ai  fini  dell'adeguamento  dell'indennita'  prevista  dagli
articoli 46  della  legge  10  maggio  1983,  n.  212,  e  successive
modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e  successive
modificazioni.  Ai  fini  della  determinazione  dell'indennita'   di
ausiliaria spettante al  medesimo  personale,  restano  in  vigore  i
livelli retributivi  di  inquadramento  di  cui  al  decreto-legge  7
gennaio 1992, n. 5, e alla relativa  legge  di  conversione  6  marzo
1992, n. 216. 
 
          Note all'art. 71:
             -   La   legge   10   dicembre   1942,  n.  1551,  reca:
          "Modificazioni  alla  legge  7   giugno   1937,   n.   913,
          sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa
          della regia Guardia di finanza".
             - Gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni,
          10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29,

          30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37  e 38 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1959,  n.   1088
          (Approvazione   del   regolamento   per  l'avanzamento  dei
          sottufficiali  e  militari  di  truppa  della  Guardia   di
          finanza), recitavano:
             "Art. 1. - L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:
              ad anzianita', con o senza esperimenti;
              a scelta per esami.
             L'avanzamento dei finanzieri ha luogo ad anzianita'".
             "Art.  3. - La Commissione di avanzamento ed i superiori
          gerarchici indicati nella tabella n. 1 allegata al presente
          regolamento  esprimono   i   giudizi   sull'avanzamento   e
          sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento
          ad anzianita' o a scelta.
             La Commissione di avanzamento e' composta da:
              tre ufficiali generali, membri;
              un  ufficiale superiore o un capitano, segretario senza
          voto.
             I  giudizi  sono  espressi,  in   base   agli   elementi
          risultanti  dal  foglio  matricolare  e  caratteristico, su
          appositi specchi".
             "Art. 6. - Quando i  candidati  devono  sostenere  prove
          scritte ed orali, sono ammessi alle prove orali solo coloro
          che  abbiano  superato le prove scritte, a meno che non sia
          diversamente disposto nei singoli casi".
             "Art. 7. - I sottufficiali e i  militari  di  truppa  da
          valutare  per  l'iscrizione  nei  quadri  di avanzamento ad
          anzianita' ed i sottufficiali che  possono  essere  ammessi
          agli   esami   per   l'avanzamento  a  scelta  ovvero  agli
          esperimenti  per  l'avanzamento   ad   anzianita',   devono
          trovarsi  compresi  nelle  aliquote di molo o nei limiti di
          anzianita'   stabiliti   dal   comandante   generale,   con
          l'osservanza,  per  quanto riguarda l'ammissione agli esami
          per l'avanzamento a scelta, dei limiti stabiliti  dall'art.
          4 della legge 18 gennaio 1952, n. 40".
             "Art.  8.  -  I  sottufficiali  in  aspettativa, sospesi
          dall'impiego dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i
          militari di truppa sospesi dal grado,  i  sottufficiali,  i
          graduati  e  i  militari di truppa imputati di procedimento

          penale per delitto non colposo o sottoposti a  procedimento
          disciplinare  non possono essere valutati per l'avanzamento
          e, se gia' valutati, conseguire la promozione.
             Nel  caso  di  esito  favorevole  del   procedimento   i
          sottufficiali  e militari, se gia' valutati o, nel caso che
          debbano  ancora  essere  sottoposti   a   valutazione,   se
          dichiarati   idonei   debbono  essere  promossi,  anche  in
          soprannumero, con la  sede  di  anzianita'  e  la  data  di
          promozione   che   sarebbero   loro   spettate  qualora  la
          promozione non fosse stata per essi sospesa".
             "Art. 10. - Il comandante generale  forma,  per  ciascun
          grado  i  quadri  di  avanzamento  ad anzianita' e a scelta
          iscrivendovi, nell'ordine di ruolo, tutti  i  sottufficiali
          idonei,  e  nell'ordine  di  anzianita' tutti i militari di
          truppa idonei.
             I quadri di avanzamento hanno validita'  per  l'anno  al
          quale si riferiscono".
             "Art.  11.  -  Il  sottufficiale o il militare di truppa
          iscritto nel quadro  di  avanzamento  e'  promosso  secondo
          l'ordine  della  sua  iscrizione  nel  quadro stesso, salvo
          quanto  e'  stabilito  dalla  legge  per   intercalare   le
          promozioni  di  militari  iscritti in quadri di avanzamento
          distinti".
             "Art. 12. - E' sospesa la promozione del sottufficiale o
          del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento,
          che venga a trovarsi in una delle condizioni  indicate  nel
          precedente art. 8.
             Al  sottufficiale  o  al  militare  di  truppa  e'  data
          comunicazione della  sospensione  della  promozione  e  dei
          motivi che l'hanno determinata.
             La  sospensione  annulla la valutazione gia' effettuata;
          essa  e'  disposta  nei  confronti  del  sottufficiale  con
          determinazione  del Ministro, nei confronti del militare di
          truppa con determinazione del comandante generale".
             "Art. 13. - L'autorita' che ritenga  che  un  dipendente
          sottufficiale  o militare di truppa, iscritto nel quadro di
          avanzamento, abbia perduto uno dei requisiti fissati  dalla
          legge per l'avanzamento, deve proporne la cancellazione dal
          quadro.
             Sulla  proposta,  corredata  dei  pareri delle autorita'
          gerarchiche, decide il  comandante  generale  sentita,  nei
          confronti  del  sottufficiale e dell'appuntato proposto per
          la nomina a  vicebrigadiere  per  merito  di  servizio,  la
          commissione di avanzamento.
             Fino a quando non intervenga la decisione del comandante
          generale,   gli  effetti  dell'iscrizione  in  quadro  sono
          sospesi.
             Il sottufficiale o il militare di truppa cancellato  dal
          quadro non e' idoneo all'avanzamento.
             Al  sottufficiale  o  al  militare  di  truppa  e'  data
          comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi  che
          l'hanno determinata".
             "Art.  14.  - I sottufficiali e i militari di truppa per
          essere valutati per l'avanzamento  devono,  a  seconda  del
          grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando,
          di  servizio  presso  reparti, d'imbarco, aver superato gli
          esami o gli esperimenti stabiliti dalla legge.
             I sottufficiali per poter essere ammessi agli  esami  od
          esperimenti  richiesti  per  l'avanzamento  o per la nomina
          alle  cariche  speciali  devono,  a   seconda   del   grado
          rivestito,  aver  compiuto  i periodi minimi di comando, di
          servizio presso reparti, d'imbarco di permanenza minima nel
          grado, stabiliti dalla legge.
             Nella tabella numero 2 allegata al presente  regolamento
          sono  indicati  gli  incarichi di carattere particolarmente
          tecnico il cui adempimento esime i  marescialli  capi  e  i
          brigadieri  dal  compimento  dei  periodi  di  comando o di
          servizio".
             "Art. 15. - I requisiti di cui  al  precedente  art.  14
          devono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno in
          cui  si  devono effettuare le valutazioni per l'avanzamento
          ovvero gli esami od  esperimenti,  indetti  per  formare  i
          quadri di avanzamento dell'anno successivo.
             Entro la medesima data, ogni anno il comandante generale
          determina, per ciascun grado:
              1) le aliquote di ruolo dei sottufficiali e i limiti di
          anzianita'  dei  militari  di  truppa  da  valutare  per la
          formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;
              2)  la  data  entro  la quale deve essere presentata la
          domanda di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta
          o all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.
             Qualora nel corso dell'anno di validita' dei  quadri  di
          avanzamento  si  verifichino  vacanze in numero superiore a
          quello dei sottufficiali o militari di truppa  iscritti  in
          quadro, il comandante generale dispone che sia valutato per
          l'avanzamento   un  ulteriore  numero  di  sottufficiali  o
          militari  di  truppa,   per   la   formazione   di   quadri
          suppletivi".
             "Art.   16.   -   Il  sottufficiale  che  rinuncia  agli
          esperimenti prescritti per l'avanzamento  ad  anzianita'  o
          che  non  vi e' ammesso o che non li supera, e' considerato
          non idoneo all'avanzamento.
             La rinunzia deve risultare da dichiarazione scritta  del
          sottufficiale".

             "Art.  17.  -  Il  sottufficiale e il militare di truppa
          iscritto in quadro di avanzamento  e'  promosso  quando  si
          verifica  vacanza  nel  grado superiore, con anzianita' non
          anteriore alla data di formazione della vacanza stessa.
             Le promozioni nei gradi di  truppa  sono  conferite  con
          determinazione del comandante generale".
             "Art. 18. - Determinano vacanze organiche:
               a) le promozioni;
               b) le cessazioni dal servizio permanente o dalla ferma
          o dalla rafferma;
               c)   i  collocamenti  in  soprannumero  agli  organici
          disposti per legge;
               d) i decessi.
             Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a),
          b), c),  si  verificano  dalla  data  di  decorrenza  della
          promozione  o  della  cessazione dal servizio permanente, o
          dalla ferma o rafferma o del collocamento  in  soprannumero
          agli  organici;  le  vacanze  di  cui  alla  lettera  d) si
          considerano verificate dal giorno successivo a  quello  del
          decesso.
             Qualora,  eccezionalmente,  venga  a  risultare  che una
          vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una
          data  anteriore  a  quella  dell'anzianita'  attribuita  al
          militare  ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado,
          la vacanza deve intendersi  costituita  sotto  la  data  di
          anzianita' di detto militare.
             La  stessa  disposizione  si applica nei confronti delle
          vacanze conseguenziali nei gradi inferiori".
             "Art. 19. - Il sottufficiale o il militare di truppa non
          valutato o non promosso a norma dei precedenti  artt.  8  e
          12,  o  nei  confronti  del  quale  si  debba  rinnovare il
          giudizio di avanzamento annullato d'ufficio od  in  seguito
          ad  accoglimento  di  ricorso,  e'  valutato  o  nuovamente
          valutato per l'avanzamento  quando  sia  cessata  la  causa
          impeditiva  della valutazione o della promozione o dopo che
          sia  intervenuto  l'annullamento  del  precedente  giudizio
          purche',  se  si  tratta  di sottufficiale che abbia subito
          detrazioni di anzianita' ai sensi  della  legge  31  luglio
          1954,  n.  599, il medesimo risulti piu' anziano di un pari
          grado gia' valutato".
             "Art. 20. - Il sottufficiale o il militare di truppa nei
          cui riguardi:
              si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o
          disciplinare;
              o  sia  stata  revocata  la  sospensione  precauzionale
          dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado;
              o  sia  stata  accertata  come  dipendente  da causa di
          servizio la temporanea inidoneita' fisica per cui non venne
          valutato o promosso;
              o  debba  rinnovarsi   il   giudizio   di   avanzamento
          annullato;
              quando  e'  valutato  o  nuovamente  valutato, se viene
          giudicato  idoneo  ed  e'  gia'  raggiunto  dal  turno   di
          promozione,  e'  promosso, con l'anzianita' che gli sarebbe
          spettata qualora la promozione avesse  avuto  luogo  a  suo
          tempo,  appena  si'  verifica  la  prima  vacanza destinata
          all'avanzamento ad anzianita' o a  scelta,  a  seconda  che
          abbia titolo all'una o all'altra forma di avanzamento".
             "Art.  26.  -  Il  concorso  per  l'ammissione  al corso
          allievi sottufficiali e' bandito dal comandante generale.
             Nel bando e' stabilito:
              il numero dei posti  messi  a  concorso,  calcolato  in
          relazione  alle vacanze organiche prevedibili, nel grado di
          vicebrigadiere, alla data in cui gli  aspiranti  dovrebbero
          conseguire la nomina.
             Nel fare il calcolo si deve tener conto della riserva di
          posti  stabilita  dagli  articoli  12  e  13 della legge 18
          gennaio 1952, n. 40, per  i  motoristi  navali  e  per  gli
          appuntati aventi almeno 22 anni di servizio;
              la  ripartizione  dei  posti  messi  a  concorso fra il
          contingente ordinario e il contingente di mare;
              la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in
          possesso dei requisiti  stabiliti  dalla  legge  per  poter
          essere ammessi al concorso;
              la  data entro la quale gli aspiranti devono presentare
          domanda di ammissione al concorso".
             "Art. 27. - Sono ammessi al concorso gli appuntati  e  i
          finanzieri  che,  oltre ai requisiti stabiliti dalla legge,
          siano giudicati meritevoli di parteciparvi dalle  autorita'
          incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento".
             "Art.  28.  -  Il comandante generale puo', in qualsiasi
          momento, escludere dal concorso  l'aspirante  che  ritenga,
          per particolari motivi, non meritevole di parteciparvi".
             "Art.   29.   -   Gli   aspiranti  ammessi  al  concorso
          sostengono:
              una prova scritta di composizione italiana;
              una prova orale di cultura generale  (lingua  italiana,
          geografia, matematica).
             Il tema per la prova scritta e' scelto dalla Commissione

          giudicatrice.
             Il  comandante  generale  stabilisce  i  programmi delle
          prove orali e le modalita' di svolgimento delle medesime.
             Per lo svolgimento delle prove scritte si  applicano  le
          disposizioni   contenute   nel   precedente   art.  25.  Le
          Commissioni di vigilanza sono nominate dai comandanti delle
          legioni o scuole presso cui hanno luogo le prove scritte".
             "Art. 30. - Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e'
          devoluto  ad  una  Commissione  composta  da  un  ufficiale
          superiore  e  da  due  a  quattro  ufficiali  di  grado non
          inferiore a capitano, a seconda del numero dei concorrenti.
             E' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente che
          riporti un punto non  inferiore  a  dieci  ventesimi  nella
          prova scritta e in quella orale".
             "Art.  31.  -  La Commissione forma le graduatorie degli
          idonei separatamente per il  contingente  ordinario  e  per
          quello di mare.
             Il comandante generale dichiara vincitori del concorso i
          concorrenti  che,  nell'ordine delle graduatorie, risultano
          compresi nel numero dei posti messi a concorso.
             Entro quindici  giorni  dall'inizio  del  corso  allievi
          sottufficiali   il   comandante  generale  puo'  dichiarare
          vincitori   del   concorso   altri   concorrenti    idonei,
          nell'ordine di graduatoria, per:
              ricoprire  posti  resisi  comunque  disponibili  tra  i
          concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
              ricoprire altri posti,  nel  limite  di  un  decimo  di
          quelli   messi   a  concorso,  quando  sia  prevedibile  un
          corrispondente aumento del numero delle vacanze  nel  grado
          di   vicebrigadiere   per   l'anno  in  cui  i  concorrenti
          dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".
             "Art. 32. - Il corso allievi sottufficiali ha la  durata
          di  un  anno  scolastico e si svolge con le modalita' ed in
          base ai programmi stabiliti  dal  comandante  generale,  su
          materie  di  cultura  giuridico-tributaria, professionale e
          tecnica, militare".
             "Art. 33. - Al  termine  delle  lezioni  del  corso  gli
          allievi  sostengono  esami consistenti in una prova scritta
          da svolgere su argomenti di cultura giuridico-tributaria  o
          professionale  e  tecnica, ed in prove orali, sulle materie
          di insegnamento.
             L'allievo  che  non  consegue  l'idoneita'  nella  prova
          scritta, non e' escluso dalle prove orali.
             Dopo gli esami e le eventuali esercitazioni di campagna,
          viene  assegnato  a  ciascun  allievo,  collegialmente  dal
          comandante della Scuola sottufficiali e dai  comandanti  di
          battaglione,  compagnia  e plotone, un punto caratteristico
          che esprime la valutazione delle sue  complessive  qualita'
          fisiche, morali, di carattere, disciplinari e di attitudine
          militare.
             Sono  dichiarati  idonei alla nomina a sottufficiale gli
          allievi che riportino almeno dieci  ventesimi  in  ciascuna
          prova    d'esame,   scritta   e   orale,   e   come   punto
          caratteristico.
             L'allievo    che    consegue    l'idoneita'   in   punto
          caratteristico, ma  non  in  tutte  le  prove  d'esame,  e'
          ammesso a sostenere, in esami di seconda sessione, le prove
          scritte  ed  orali nelle quali e' stato riprovato o che non
          ha sostenuto. Se non le supera puo' ripetere il corso.
             La seconda sessione d'esame ha inizio,  di  regola  dopo
          due mesi dal termine della prima sessione".
             "Art.   34.   -   La  Commissione  cui  e'  devoluta  la
          valutazione  delle  prove  di  esame  e'  composta  da   un
          colonnello,  che  di  regola  e' il comandante della Scuola
          sottufficiali, e dagli insegnanti  delle  singole  materie.
          Puo'  essere  integrata  da ufficiali superiori e inferiori
          non insegnanti e puo' essere ripartita in sottocommissioni,
          ciascuna presieduta da un ufficiale superiore.
             Essa forma le graduatorie  degli  idonei,  separatamente
          per  il  contingente  ordinario e per quello di mare, sulla
          base del punto complessivo di classifica  costituito  dalla
          somma dei seguenti punti parziali:
              punto caratteristico;
              media  generale conseguita al termine delle lezioni del
          corso;
              media delle classificazioni riportate  nelle  prove  di
          esame.
             Gli  allievi  che  conseguono l'idoneita' negli esami di
          seconda sessione sono iscritti in graduatoria  dopo  quelli
          dichiarati idonei nella prima sessione.
             La  nomina a sottufficiale e' disposta nell'ordine delle
          graduatorie".
             "Art.  35.  -  Sono  rinviati  dal  corso  gli   allievi
          sottufficiali che:
               a)  dimostrino di non possedere le qualita' necessarie
          per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
               b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci
          ventesimi;
               c)  vengano  riprovati  agli  esami  dopo  aver   gia'
          ripetuto il corso.
             I  predetti  allievi  non  possono  piu'  concorrere per
          l'ammissione al corso allievi sottufficiali.
             Il provvedimento per i motivi  di  cui  alla  precedente
          lettera  a)  e'  adottato con determinazione del comandante
          generale,  su  proposta   del   comandante   della   Scuola
          sottufficiali.
             Sono  anche  rinviati  dal  corso  gli  allievi  che per
          infermita' o altre cause indipendenti dalla  loro  volonta'
          ne  siano rimasti assenti per oltre 90 giorni. Essi, pero',
          sono ammessi, per una sola volta, a  frequentare  il  corso
          successivo, senza essere considerati ripetenti".
             "Art. 36. - Gli appuntati che abbiano compiuto almeno 22
          anni  di  servizio  effettivo nella Guardia di finanza e si
          siano segnalati per servizi di speciale importanza, possono
          essere proposti per la nomina al grado  di  vicebrigadiere,
          entro  i  termini  che  saranno stabiliti anno per anno dal
          comandante generale.
             Le proposte sono formulate da qualsiasi ufficiale da cui
          l'appuntato  dipende  per  servizio,  sono  annotate  dalle
          successive  autorita'  gerarchiche  e  sono  sottoposte  al
          giudizio  della  Commissione  di  avanzamento  di  cui   al
          precedente art. 3.
             La  Commissione  di avanzamento dichiara quali candidati
          sono meritevoli di  essere  ammessi  all'esperimento  e  ne
          forma una graduatoria in base ai titoli di merito.
             Il  comandante  generale  approva  la  graduatoria  dopo
          avervi eventualmente apportato le  esclusioni  che  giudica
          giuste,  e  ammette all'esperimento gli appuntati compresi,
          secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,  nell'aliquota
          stabilita dalla legge".
             "Art. 37. - L'esperimento consiste in una prova orale di
          cultura professionale svolta secondo le modalita' e in base
          a programmi stabiliti dal comandante generale.
             Il   giudizio   sull'esperimento   e'  devoluto  ad  una
          Commissione composta da tre ufficiali superiori.
             E' dichiarato dalla Commissione  idoneo  alla  nomina  a
          sottufficiale l'appuntato che riporti un voto non inferiore
          a dodici ventesimi.
             "Art.  38.  -  L'avanzamento  dei  sottufficiali  e  dei
          militari  di  truppa  della   banda   musicale   ha   luogo
          esclusivamente ad anzianita', senza esperimento.
             Si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le  altre
          disposizioni  sull'avanzamento   contenute   nel   presente
          regolamento".
             -  La  legge  13 luglio 1966, n. 558, reca: "Istituzione
          della  promozione   straordinaria   per   'benemerenze   di
          servizio'  per  i  sottufficiali e per i militari di truppa
          della Guardia di finanza".
             - Gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i  primi  tre
          commi  dell'art.  21  della  legge 11 novembre 1975, n. 627
          (Reclutamento dei sottufficiali della guardia di  finanza),
          recavano:
             "Art.  1.  -  I  vicebrigadieri  in ferma volontaria, in
          rafferma  e  in  servizio  continuativo  della  guardia  di
          finanza  sono tratti annualmente, con le modalita' indicate
          nei successivi articoli:
              1)   per   sette   decimi   dei    posti    disponibili
          nell'organico,  dagli  allievi  della  scuola sottufficiali
          della Guardia di  finanza  che  abbiano  superato  apposito
          corso della durata di due anni;
              2)  per  i  rimanenti  tre decimi dei posti disponibili
          nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto
          con decreto del Ministro delle finanze, dagli  appuntati  e
          appuntati   scelti   della   Guardia  di  finanza.  Per  la
          partecipazione al concorso gli appuntati  e  gli  appuntati
          scelti  debbono  aver  riportato la qualifica di 'superiore
          alla  media'   nell'ultimo   triennio   di   servizio.   La
          partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati
          e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non
          idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente
          rimasti  scoperti  possono  essere  devoluti  in  aumento a
          quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2".
             "Art.  2.  -  L'ammissione  al  corso  di   reclutamento
          previsto  dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli
          ed esami.
             Al concorso possono essere ammessi:
              1) i graduati e i finanzieri in servizio nella  Guardia
          di  finanza  che  non  abbiano superato il trentacinquesimo
          anno di eta', contino almeno un anno di effettivo  servizio
          dalla  nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante
          il servizio prestato. Il giudizio di  merito  viene  emesso
          dai  superiori  gerarchici  competenti ad esprimere giudizi
          sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
              2) i giovani, anche se  alle  armi,  che  posseggano  i
          seguenti requisiti:
                a) cittadinanza italiana;
                b)  eta'  non inferiore ad anni 18 e non superiore ad
          anni 26;
                c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
                d) statura non inferiore a metri 1,68;
                e)  non  siano  imputati o condannati per delitti non
          colposi, ovvero  non  si  trovino  in  situazioni  comunque
          incompatibili  con  l'acquisizione o la conservazione dello
          stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
                f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado.
             I graduati e i  finanzieri  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato
          con  esito  favorevole il corso per motoristi navali presso
          la scuola nautica della Guardia di finanza, se  qualificati
          meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere
          giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono
          essere  ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto
          dei posti disponibili per il contingente di mare, al  corso
          di  reclutamento  previsto  dall'art.  1,  con  esonero dal
          relativo concorso. I posti disponibili  sono  assegnati  ai
          militari  giudicati  meritevoli  che  abbiano conseguito la
          specializzazione di motorista navale con maggior  punteggio
          di  merito,  ovvero,  a  parita'  di punteggio, a quelli di
          maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore
          anzianita' di servizio  ed,  a  parita'  della  stessa,  la
          maggiore eta'.
             La  documentazione comprovante il possesso dei requisiti
          prescritti  deve  essere  esibita  nei  termini  e  con  le
          modalita' stabilite dal bando di concorso".
             "Art.  3.  -  Nel  bando  di concorso di cui all'art. 2,
          indetto  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  sono
          stabiliti:
               a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto
          per  il contingente ordinario e per il contingente di mare.
          I posti fissati per il contingente di mare  possono  essere
          ripartiti  fra le categorie di specializzazione determinate
          ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
               b)  le  modalita'  e  la  data  di  scadenza  per   la
          presentazione della domanda di ammissione al concorso;
               c)  la  data  entro  la  quale  gli aspiranti dovranno
          essere in possesso del requisito dell'eta'  e  degli  altri
          richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonche'
          dei titoli indicati dall'art.  9;
               d)   le  modalita'  e  la  data  di  scadenza  per  la
          presentazione della documentazione comprovante il  possesso
          dei requisiti;
               e)    la    composizione    della    commissione   per
          l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al  concorso,
          della  commissione  esaminatrice  per  la valutazione delle
          prove d'esame, delle commissioni per la  visita  medica  di
          primo   accertamento   e  di  revisione  e  di  quella  per
          l'accertamento psico-attitudinale.
             Della commissione esaminatrice  fanno  anche  parte  due
          professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie;
               f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine
          di  successione  delle prove d'esame, della visita medica e
          dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4.
             Il numero dei posti da mettere a concorso  e'  calcolato
          in  relazione  alle  prevedibili  vacanze nell'organico dei
          sottufficiali   alla   data   in   cui   gli    interessati
          conseguiranno la nomina a vicebrigadiere".
             "Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti
          a  visita  medica  e  ad  accertamenti  intesi  a stabilire
          l'idoneita'   psico-attitudinale    al    servizio    quali
          sottufficiali  della  Guardia  di  finanza.  I graduati e i
          finanzieri in servizio  non  sono  sottoposti  alla  visita
          medica.
             2.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica dalla
          commissione  di  primo  accertamento   e'   soggetto,   ove
          l'interessato  ne  faccia  richiesta,  a revisione da parte
          dell'apposita  commissione  prevista  dall'art.  3;  quello
          espresso    in    sede   di   accertamento   dell'idoneita'
          psico-attitudinale e' definitivo.
             3. Il concorrente giudicato non idoneo a  seguito  della
          visita  medica  o  dell'accertamento  psico-attitudinale e'
          escluso dal concorso".
             "Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione  al
          corso di reclutamento comprendono:
               a) test culturali di livello;
               b) una prova scritta di composizione italiana;
               c) una prova orale di cultura generale.
             2.  I  test  culturali  di  livello  sono  destinati  ad
          accertare  le  abilita'  linguistiche,  ortogrammaticali  e
          sintattiche dei candidati.
             3.  Il  concorrente  che  non supera i test culturali di
          livello viene escluso dal concorso.
             4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto
          applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi".
             "Art. 6 (Abrogato dall'art. 7 legge 14 febbraio 1992. n.
          201).
             "Art.  7.  -  La  commissione  esaminatrice  assegna   a
          ciascuna  composizione  scritta  giudicata  sufficiente  un
          punto di merito da 10 a 20 ventesimi.
             Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'art.  4  e
          che  abbia superato la prova scritta e' ammesso a sostenere
          la prova orale di esame.
             La   commissione   esaminatrice   assegna   a    ciascun
          concorrente  per la prova orale un punto di merito espresso
          in ventesimi. E' idoneo il concorrente che  riporta  almeno
          10 ventesimi.
             La  media  aritmetica  dei  voti  riportati  nella prova
          scritta  e  nella  prova  orale  costituisce  il  punto  da
          attribuire  a  ciascun concorrente ai fini della formazione
          della graduatoria di merito".
             "Art. 8. - Il concorrente che ne abbia  fatto  richiesta
          in  sede  di domanda di ammissione al concorso e sempreche'
          abbia riportato la idoneita' nelle prove previste dall'art.
          5 e' sottoposto all'esame della  lingua  estera  prescelta,
          consistente  in  una  prova  scritta  e  in una prova orale
          secondo i programmi stabiliti nel bando di  concorso.    Il
          candidato  puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue:
          francese, inglese, spagnolo, tedesco.
             Per  la  valutazione  dell'esame  di  lingua  estera  la
          commissione  esaminatrice  e'  integrata  da   un   docente
          abilitato  all'insegnamento  della  lingua  estera  oggetto
          dell'esame, o, in mancanza, da  un  ufficiale  in  servizio
          permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa.
             La  commissione assegna sia per la prova scritta che per
          quella orale un voto espresso in ventesimi. Il  concorrente
          che  nella  media  aritmetica dei due punti ha riportato un

          voto compreso tra i  10  e  i  20  ventesimi  consegue  nel
          punteggio   della   graduatoria   finale   di   merito   le
          maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'art. 9".
             "Art. 9. - La commissione  esaminatrice  forma  distinte
          graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il
          contingente di mare.  Per il contingente di mare, qualora i
          posti  messi a concorso siano stati ripartiti per categorie
          di specializzazione, la  graduatoria  unica  e'  sostituita
          dalle     graduatorie    distinte    per    categoria    di
          specializzazione.
             Per la formazione delle graduatorie e' preso  come  base
          il   punto   attribuito  a  ciascun  concorrente  ai  sensi
          dell'ultimo  comma  dell'art.     7,  eventualmente   cosi'
          maggiorato:
              a)   diploma   di   maturita'   tecnica  commerciale  o
          industriale con indirizzo particolare per l'informatica  ed
          equiparati  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi;  la  stessa
          maggiorazione  e'  attribuita  per  il diploma di maturita'
          tecnica nautica, nei soli  confronti  dei  partecipanti  al
          concorso per il contingente di mare;
              b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado:
          2  ventesimi;  qualora il candidato sia in possesso di piu'
          diplomi di scuola secondaria  di  secondo  grado  si  tiene
          conto  soltanto  del  diploma  cui e' attribuito il maggior
          punteggio;
              c)  conoscenza  di  lingue  estere,  per  ogni   lingua
          conosciuta:
               1)  0,25  ventesimi  per voto compreso tra i 10 e i 12
          ventesimi;
               2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01  e  i  15
          ventesimi;
               3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
              c-bis) conoscenza dell'informatica:
               1)  0,25  ventesimi  per  voto compreso tra i 10 e i12
          ventesimi;
               2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01  e  i  15
          ventesimi;
               3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
              d)  precedenti  di  carriera  e  benemerenze  militari,
          civili e di servizio:
               3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor  militare
          o al
          valor civile;
               2  ventesimi  per  ogni  medaglia  d'argento  al valor
          militare o al valor civile o per  promozione  straordinaria
          per merito di guerra;
               1  ventesimo  per  ogni  medaglia  di  bronzo al valor
          militare o al valor civile, per ogni  croce  di  guerra  al
          valor   militare   o   per   promozione  straordinaria  per
          benemerenze di servizio;
               qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al
          valor militare o civile,  si  tiene  conto  soltanto  della
          decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
               0,50  ventesimi  per  ogni  anno  o  frazione  di anno
          superiore a sei mesi di  campagna  di  guerra  e  per  ogni
          encomio solenne o attestato di benemerenza;
               1   ventesimo   al  concorrente  avente  il  grado  di
          appuntato;
               2 ventesimi  per  gli  ufficiali  ed  i  sottufficiali
          provenienti  dalle  altre  Forze  armate  in  servizio o in
          congedo e per i sottufficiali in congedo della  Guardia  di
          finanza;
               0,50  ventesimi  per  i  militari  in  ferma  di  leva
          prolungata biennale o  triennale  provenienti  dalle  Forze
          armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti,
          magnetisti,  specialisti  in aeromobili, meccanici di mezzi
          corazzati,   meccanici   di   automezzi,    radiomontatori,
          operatori  meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri,
          meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici   elettronici,
          incursori  e  sommozzatori,  in  congedo  o in servizio che
          abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
               1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore
          a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di  finanza,
          fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio
          prestato  e'  considerato  anche  il  tempo  trascorso, per
          infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in
          luoghi  di  cura,  in  licenza  di   convalescenza   o   in
          aspettativa;
              e)  concorrenti  per  il  contingente  di mare iscritti
          nelle matricole della gente di mare di 1a  categoria:  0,25
          ventesimi.
             La  maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso
          dei diplomi di cui alle lettere  a)  e  b)  dal  precedente
          comma  e'  ridotta  alla  meta'  se i predetti diplomi sono
          stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
             I titoli di cui alle lettere a) e b) del  secondo  comma
          devono   essere  posseduti  al  31  dicembre  dell'anno  di
          indizione dal concorso.
             A parita' di merito e' data la precedenza,  nell'ordine,
          agli  orfani  di guerra ad equiparati, ai figli di decorati

          al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia
          d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o  al  valor
          civile,  ai  militari in servizio nel Soccorso alpino della
          Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda
          di partecipazione al concorso.
             Il Ministro per le  finanze  approva  le  graduatoria  e
          dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine
          delle  singole graduatorie risultano compresi nel numero di
          posti messi a concorso.
             Entro   venti   giorni  dall'inizio  del  corso  allievi
          sottufficiali, il Ministro per le finanze  puo'  dichiarare
          vincitori    del   concorso   altri   concorrenti   idonei,
          nell'ordine delle graduatorie, per:
              ricoprire  posti  resisi  comunque  disponibili  tra  i
          concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
              ricoprire  altri  posti,  nel  limite  di  un decimo di
          quelli  messi  a  concorso,  quando  sia   prevedibile   un
          corrispondente  aumento  del numero delle vacanze nel grado
          di  vicebrigadiere  per  l'anno  in   cui   gli   aspiranti
          dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".
             "Art. 10. - Gli ammessi al corso  allievi  sottufficiali
          della guardia di finanza:
              se  provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado
          e il trattamento economico di  allievo  finanziere  e  sono
          promossi  finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del
          corso. I sottufficiali in  servizio  ed  in  congedo  delle
          altre  Forze  armate  e  quelli in congedo della guardia di
          finanza perdono il grado;
              se provenienti dagli allievi finanziari, conseguono  la
          promozione  a  finanziere  dopo  sei  mesi  dalla  data  di
          arruolamento nel Corpo".
             "Art. 11. Il corso allievi sottufficiali ha la durata di
          due anni scolastici e si svolge con le modalita' e in  base
          ai   programmi  stabiliti  dal  comandante  generale  della
          guardia  di  finanza,  distintamente  per  i  militari  del
          contingente ordinario e del contingente di mare.
             Sono  ammessi  al  secondo  anno  di  corso  gli allievi
          sottufficiali dichiarati idonei al termine del  primo  anno
          di corso.
             Gli  allievi  sottufficiali dichiarati idonei al termine
          del  secondo  anno  di  corso  conseguono   la   nomina   a
          vicebrigadiere  nell'ordine  determinato  dalle graduatoria
          finali del corso.
             Le graduatorie finali del contingente  ordinario  e  del
          contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica
          dei  punti  complessivi  di classffica assegnati al termine
          del primo e del secondo anno di corso.
             Gli allievi sottufficiali che  al  termine  del  secondo

          anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
          sono  iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei
          nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali  dichiarati
          non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso
          possono ripetere un solo anno di corso".
             "Art.  12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere,
          a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
             Sono  rinviati  dal  corso   d'autorita'   gli   allievi
          sottufficiali che:
               a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le
          qualita'  necessarie  per  bene  esercitare le funzioni del
          grado cui aspirano;
               b) riportino un punto caratteristico  inferiore  a  10
          ventesimi;
               c)   vengano  riprovati  agli  esami  dopo  aver  gia'
          ripetuto un anno di corso.
             Sono anche rinviati dal corso gli allievi  sottufficiali
          che  per  infermita'  o altra cause indipendenti dalla loro
          volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta  giorni
          per  ciascun anno di corso.  Essi, pero', sono ammessi, per
          una   sola   volta,  a  frequentare,  nell'anno  scolastico
          successivo a quello di cessazione della  causa  impeditiva,
          il   primo   o  il  secondo  anno  di  corso  senza  essere
          considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.
          11.
             Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) dal
          secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto
          del  Ministro  per  le  finanze; gli altri provvedimenti di
          rinvio con determinazione  del  comandante  generale  della
          guardia di finanza".
             "Art.  13.  -  Gli  allievi  comunque rinviati dal corso
          allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma,
          a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio
          nella Guardia  di  finanza  e  salvo  l'adozione  nei  loro
          confronti  degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro
          che sono rinviati dal corso  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'art.  12 non possono partecipare a successivi concorsi
          di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza.
          Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un
          grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo,
          sempre che non sussistano cause di impedimento.
             Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non
          abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno  di
          corso  possono  chiedere  di continuare a prestare servizio
          nella guardia di finanza".
             "Art. 14 - Le norme che prevedono la  sospensione  della
          promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla
          nomina a vicebrigadiere".
             "Art.   15.  -  1.  La  composizione  dalla  commissione
          esaminatrice, l'indicazione  dei  titoli  da  valutare,  le
          prove  d'esame  e  la  norma di svolgimento degli esami del
          concorso di cui al numero 2)  dell'art.  1  della  presente
          legge   sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze.
             2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla
          data indicata nel bando di concorso.
             3. La commissione esaminatrice  valuta  i  titoli  degli
          appuntati   in   possesso   dei   requisiti  necessari  per
          partecipare al concorso per titoli ed esami ed  attribuisce
          a  ciascun  concorrente  un  punto  complessivo espresso in
          ventesimi.
             4. I graduati che superano gli esami di concorso, i  cui
          voti   sono   espressi   in  ventesimi,  sono  iscritti  in
          graduatoria, distinte per contingente, formate in base alla
          media dei voti riportati negli esami  stessi  ed  al  punto
          attribuito ai titoli posseduti.
             5.  Sono  giudicati idonei i concorrenti che nelle prove
          di esame riportano almeno 10/20.
             6.  I  medesimi  sono  nominati  vicebrigadiari  secondo
          l'ordine  della  graduatoria e nel limite massimo dei posti
          loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver
          frequentato, con esito favorevole, un corso speciale  della
          durata non inferiore a sei mesi".
             "Art. 16.- La nomina a vicebrigadiere decorre:
              1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data
          non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;
              2)  per  gli  appuntati nominati a norma del precedente
          art. 15, sotto  la  data  successiva  a  quella  attribuita
          all'ultimo   vicebrigadiere   proveniente   dai   corsi  di
          reclutamento".
             "Art.  17.  -  Restano   in   vigore   le   disposizioni
          concernenti  la  nomina  al  grado  di  vicebrigadiere  per
          benemerenze di servizio  previste  dalla  legge  13  luglio
          1966, n. 558".
             "Art.  18.  -  E'  conferita,  a  domanda,  la  nomina a
          vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in
          congedo  e  previo  giudizio  favorevole  delle   autorita'
          incaricate  di  esprimere  i  giudizi  sull'avanzamento dei
          sottufficiali:
              1) agli appuntati, purche' abbiano acquisito diritto al
          collocamento a riposo per aver compiuto il  periodo  minimo
          di  servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per
          motivi diversi da quelli penali e disciplinari;
              2)  agli  appuntati,  ai  finanzieri   scelti   ed   ai
          finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano
          superato l'eta' di 33 anni, siano in possesso di diploma di
          scuola  secondaria  di secondo grado e cessino dal servizio
          medesimo  per   motivi   diversi   da   quelli   penali   e
          disciplinari".
             "Art.  19.  - Gli appuntati che cessino dal servizio per
          infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio   a   siano
          giudicati  idonei  al  servizio  quali  sottufficiali della
          riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri
          della riserva con effetto dalla  data  di  congedo,  previo
          parere  favorevole  delle autorita' incaricate di esprimere
          il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali".
             "Art. 20. - Gli articoli 18 e 19 sono applicabili  anche
          nei   confronti   dei   militari   collocati   in   congedo
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non  abbiano
          superato, alla data anzidetta, i limiti di eta' relativi ai
          sottufficiali della riserva e del complemento.
             Per  detti  militari  la nomina a vicebrigadiare decorre
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
             "Art. 21. - Gli articoli da 9 a 13 compreso della  legge
          18  gennaio  1952,  n.  40,  continuano  ad  applicarsi  ai
          reclutamenti per le nomine a  vicebrigadiere  da  conferire
          nell'anno  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente legge e nei due anni successivi.
             Le disposizioni degli articoli  precedenti  iniziano  ad
          avere  applicazione nel secondo anno successivo a quello di
          entrata in vigore della presente legge con  riferimento  ai
          reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati
          ai   sensi   del  precedente  art.    15  o  degli  allievi
          sottufficiali  del  corso  di  reclutamento   biennale   da
          conferire  rispettivamente  nel  terzo  e  nel  quarto anno
          successivo.
             Le  nomine  a vicebrigadiere da conferire agli appuntati
          nel terzo anno successivo a quello  di  entrata  in  vigore
          della presente legge decorrono dal 1 luglio di detto anno e
          sono   conferite  nella  misura  di  un  decimo  dei  posti
          disponibili nell'organico".
             - Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n.  536
          (Norme   in   materia   di   avanzamento   di  ufficiali  e


         sottufficiali in particolari situazioni), recitano:
             "Art. 2. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina a
          dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e  gradi
          corrispondenti,   iscritti   in  quadro  di  avanzamento  o
          giudicati idonei una  o  piu'  volte  ma  non  iscritti  in
          quadro,  i quali, rispettivamente non possono conseguire la
          promozione  od  essere   ulteriormente   valutati   perche'
          raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio
          permanente  o  perche'  divenuti permanentemente inabili al
          servizio incondizionato o perche' decaduti,  sono  promossi
          al  grado  superiore  in  eccedenza dal giorno precedente a
          quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio
          di permanente inabilita' o del decesso.  Nel primo  caso  i
          sottufficiali   promossi   sono   collocati  nella  riserva
          applicandosi i limiti di eta'  del  grado  rivestito  prima
          della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi
          sono  collocati  nella  riserva  o  in  congedo  assoluto a
          seconda della idoneita'".
             "Art. 3. - Le  disposizioni  degli  articoli  precedenti
          sono  estese  agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio
          permanente del Corpo della guardia di finanza e  del  Corpo
          dalle guardie di pubblica sicurezza.
             Per  i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza  l'iscrizione  in  quadro  di  avanzamento  e  il
          giudizio  di  idoneita'  sono  sostituiti  dalla inclusione
          nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole
          per la promozione".
             - L'art. 20, commi 2 e 3, della legge 5 maggio 1976,  n.
          187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per
          le Forze armate), recita:
             "A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della
          legge 22 luglio 1971, n.  536, si applicano  anche  per  il

          conseguimento  della  qualifica  di  aiutante  o scelto dai
          marescialli maggiori e  gradi  corrispondenti  in  servizio
          permanente  appartenenti  al  ruolo  normale della Arma dei
          carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei  servizi
          dall'Esercito,  al  ruolo  normale  della  Marina, ai ruoli
          ordinari dell'Aeronautica e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.
             I  benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3, della legge
          22 luglio  1971,  n.  536,  si  applicano,  con  le  stessa
          modalita',  a  favore  degli  ufficiali  e  sottufficiali i
          quali,  divenuti  permanentemente   inabili   al   servizio

          incondizionato  o deceduti per ferite, lesioni o infermita'
          provenienti da causa di servizio o riportate  od  aggravate
          per  causa  di  servizio  di  guerra,  cessano dal servizio
          nell'anno   in   cui,   pur  avendo  maturata  l'anzianita'
          necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo  per
          la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati
          esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio,
          volute  dalla  legge  di  avanzamento, per motivi di salute
          dipendenti da causa di servizio".
             - L'art. 46 della legge 10 maggio 1983,  n.  212  (Norme

          sul   reclutamento,   gli   organici  e  l'avanzamento  dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza), recita:
             "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria  compete,  in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  differenza  tra  il
          trattamento  normale  di   quiescenza   percepito   ed   il
          trattamento  economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
          da attribuire virtualmente ai soli fini  pensionistici,  al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzianita'  di  servizio
          corrispondente  a  quella   posseduta   dal   sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. Per il calcolo
          della   predetta   differenza   non    si    tiene    conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
             Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma,  e
          69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
          e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle
          di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre  1973,  n.  1092,
          sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.
             Allo  scadere  del  periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro  viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale  un  nuovo  trattamento  di   quiescenza   in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili che servirono ai fini della  liquidazione  del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiorati  dagli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 gennaio 1956,  n.  19,  relativi  al  periodo
          trascorso   in   ausiliaria  non  altrimenti  computato  in
          precedenti eventuali liquidazioni, nonche'  dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato all'atto della cassazione dal richiamo  un  nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso".
             -  L'art.  12  dalla  legge  1  febbraio  1989,  n.   53
          (Modifiche    alle    norme   sullo   stato   giuridico   e
          sull'avanzamento  dai  vicebrigadieri,   dei   graduati   e
          militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
          Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di  custodia  e  al
          Corpo forestale dello Stato), recita:
             "Art.  12.  - 1. Al personale di cui alla presente legge
          collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
          di quiescenza, una indennita' annua lorda pari  all'80  per

          cento  della  differenza  tra  il  trattamento  normale  di
          quiescenza   percepito   ed   il   trattamento    economico
          onnicomprensivo   spettante   nel   tempo,   da  attribuire
          virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari  grado  in
          servizio  e  con  anzianita'  di  servizio corrispondente a
          quella posseduta all'atto del collocamento  in  ausiliaria.
          Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
             2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si  applicano
          le  disposizioni  di  cui all'art. 46 della legge 10 maggio
          1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46  della
          legge 10 maggio 1983, n.  212, dopo la parola: 'spettante',
          sono aggiunte le seguenti: 'nel tempo'".
             -  Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con
          modificazioni dalla legge  6  marzo  1992,  n.  216,  reca:
          "Autorizzazione   di   spesa   per   la   perequazione  del
          trattamento  economico  dei  sottufficiali  dell'Arma   dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di  giudicati,   nonche'   perequazione   dei   trattamenti
          economici  relativi  al  personale  delle  altre  forze  di
          polizia".