Art. 71 Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto 1. Sono abrogati, a decorrere dal l settembre 1995: a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551; b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088; c) la legge 13 luglio 1966, n. 558; d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni; e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo. 2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza. 3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.
Note all'art. 71: - La legge 10 dicembre 1942, n. 1551, reca: "Modificazioni alla legge 7 giugno 1937, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della regia Guardia di finanza". - Gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 (Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza), recitavano: "Art. 1. - L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: ad anzianita', con o senza esperimenti; a scelta per esami. L'avanzamento dei finanzieri ha luogo ad anzianita'". "Art. 3. - La Commissione di avanzamento ed i superiori gerarchici indicati nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento esprimono i giudizi sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta. La Commissione di avanzamento e' composta da: tre ufficiali generali, membri; un ufficiale superiore o un capitano, segretario senza voto. I giudizi sono espressi, in base agli elementi risultanti dal foglio matricolare e caratteristico, su appositi specchi". "Art. 6. - Quando i candidati devono sostenere prove scritte ed orali, sono ammessi alle prove orali solo coloro che abbiano superato le prove scritte, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi". "Art. 7. - I sottufficiali e i militari di truppa da valutare per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianita' ed i sottufficiali che possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ovvero agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita', devono trovarsi compresi nelle aliquote di molo o nei limiti di anzianita' stabiliti dal comandante generale, con l'osservanza, per quanto riguarda l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 40". "Art. 8. - I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se gia' valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se gia' valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianita' e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa". "Art. 10. - Il comandante generale forma, per ciascun grado i quadri di avanzamento ad anzianita' e a scelta iscrivendovi, nell'ordine di ruolo, tutti i sottufficiali idonei, e nell'ordine di anzianita' tutti i militari di truppa idonei. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno al quale si riferiscono". "Art. 11. - Il sottufficiale o il militare di truppa iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso, salvo quanto e' stabilito dalla legge per intercalare le promozioni di militari iscritti in quadri di avanzamento distinti". "Art. 12. - E' sospesa la promozione del sottufficiale o del militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel precedente art. 8. Al sottufficiale o al militare di truppa e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. La sospensione annulla la valutazione gia' effettuata; essa e' disposta nei confronti del sottufficiale con determinazione del Ministro, nei confronti del militare di truppa con determinazione del comandante generale". "Art. 13. - L'autorita' che ritenga che un dipendente sottufficiale o militare di truppa, iscritto nel quadro di avanzamento, abbia perduto uno dei requisiti fissati dalla legge per l'avanzamento, deve proporne la cancellazione dal quadro. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il comandante generale sentita, nei confronti del sottufficiale e dell'appuntato proposto per la nomina a vicebrigadiere per merito di servizio, la commissione di avanzamento. Fino a quando non intervenga la decisione del comandante generale, gli effetti dell'iscrizione in quadro sono sospesi. Il sottufficiale o il militare di truppa cancellato dal quadro non e' idoneo all'avanzamento. Al sottufficiale o al militare di truppa e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata". "Art. 14. - I sottufficiali e i militari di truppa per essere valutati per l'avanzamento devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco, aver superato gli esami o gli esperimenti stabiliti dalla legge. I sottufficiali per poter essere ammessi agli esami od esperimenti richiesti per l'avanzamento o per la nomina alle cariche speciali devono, a seconda del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di servizio presso reparti, d'imbarco di permanenza minima nel grado, stabiliti dalla legge. Nella tabella numero 2 allegata al presente regolamento sono indicati gli incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi e i brigadieri dal compimento dei periodi di comando o di servizio". "Art. 15. - I requisiti di cui al precedente art. 14 devono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno in cui si devono effettuare le valutazioni per l'avanzamento ovvero gli esami od esperimenti, indetti per formare i quadri di avanzamento dell'anno successivo. Entro la medesima data, ogni anno il comandante generale determina, per ciascun grado: 1) le aliquote di ruolo dei sottufficiali e i limiti di anzianita' dei militari di truppa da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo; 2) la data entro la quale deve essere presentata la domanda di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta o all'esperimento per la nomina alle cariche speciali. Qualora nel corso dell'anno di validita' dei quadri di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello dei sottufficiali o militari di truppa iscritti in quadro, il comandante generale dispone che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di sottufficiali o militari di truppa, per la formazione di quadri suppletivi". "Art. 16. - Il sottufficiale che rinuncia agli esperimenti prescritti per l'avanzamento ad anzianita' o che non vi e' ammesso o che non li supera, e' considerato non idoneo all'avanzamento. La rinunzia deve risultare da dichiarazione scritta del sottufficiale". "Art. 17. - Il sottufficiale e il militare di truppa iscritto in quadro di avanzamento e' promosso quando si verifica vacanza nel grado superiore, con anzianita' non anteriore alla data di formazione della vacanza stessa. Le promozioni nei gradi di truppa sono conferite con determinazione del comandante generale". "Art. 18. - Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente o dalla ferma o dalla rafferma; c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; d) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente, o dalla ferma o rafferma o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso. Qualora, eccezionalmente, venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianita' attribuita al militare ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianita' di detto militare. La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori". "Art. 19. - Il sottufficiale o il militare di truppa non valutato o non promosso a norma dei precedenti artt. 8 e 12, o nei confronti del quale si debba rinnovare il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio od in seguito ad accoglimento di ricorso, e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento quando sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione o dopo che sia intervenuto l'annullamento del precedente giudizio purche', se si tratta di sottufficiale che abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 599, il medesimo risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato". "Art. 20. - Il sottufficiale o il militare di truppa nei cui riguardi: si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare; o sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado; o sia stata accertata come dipendente da causa di servizio la temporanea inidoneita' fisica per cui non venne valutato o promosso; o debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento annullato; quando e' valutato o nuovamente valutato, se viene giudicato idoneo ed e' gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, appena si' verifica la prima vacanza destinata all'avanzamento ad anzianita' o a scelta, a seconda che abbia titolo all'una o all'altra forma di avanzamento". "Art. 26. - Il concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali e' bandito dal comandante generale. Nel bando e' stabilito: il numero dei posti messi a concorso, calcolato in relazione alle vacanze organiche prevedibili, nel grado di vicebrigadiere, alla data in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina. Nel fare il calcolo si deve tener conto della riserva di posti stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per i motoristi navali e per gli appuntati aventi almeno 22 anni di servizio; la ripartizione dei posti messi a concorso fra il contingente ordinario e il contingente di mare; la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter essere ammessi al concorso; la data entro la quale gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione al concorso". "Art. 27. - Sono ammessi al concorso gli appuntati e i finanzieri che, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, siano giudicati meritevoli di parteciparvi dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento". "Art. 28. - Il comandante generale puo', in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga, per particolari motivi, non meritevole di parteciparvi". "Art. 29. - Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono: una prova scritta di composizione italiana; una prova orale di cultura generale (lingua italiana, geografia, matematica). Il tema per la prova scritta e' scelto dalla Commissione giudicatrice. Il comandante generale stabilisce i programmi delle prove orali e le modalita' di svolgimento delle medesime. Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 25. Le Commissioni di vigilanza sono nominate dai comandanti delle legioni o scuole presso cui hanno luogo le prove scritte". "Art. 30. - Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una Commissione composta da un ufficiale superiore e da due a quattro ufficiali di grado non inferiore a capitano, a seconda del numero dei concorrenti. E' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente che riporti un punto non inferiore a dieci ventesimi nella prova scritta e in quella orale". "Art. 31. - La Commissione forma le graduatorie degli idonei separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare. Il comandante generale dichiara vincitori del concorso i concorrenti che, nell'ordine delle graduatorie, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso. Entro quindici giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali il comandante generale puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine di graduatoria, per: ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui i concorrenti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale". "Art. 32. - Il corso allievi sottufficiali ha la durata di un anno scolastico e si svolge con le modalita' ed in base ai programmi stabiliti dal comandante generale, su materie di cultura giuridico-tributaria, professionale e tecnica, militare". "Art. 33. - Al termine delle lezioni del corso gli allievi sostengono esami consistenti in una prova scritta da svolgere su argomenti di cultura giuridico-tributaria o professionale e tecnica, ed in prove orali, sulle materie di insegnamento. L'allievo che non consegue l'idoneita' nella prova scritta, non e' escluso dalle prove orali. Dopo gli esami e le eventuali esercitazioni di campagna, viene assegnato a ciascun allievo, collegialmente dal comandante della Scuola sottufficiali e dai comandanti di battaglione, compagnia e plotone, un punto caratteristico che esprime la valutazione delle sue complessive qualita' fisiche, morali, di carattere, disciplinari e di attitudine militare. Sono dichiarati idonei alla nomina a sottufficiale gli allievi che riportino almeno dieci ventesimi in ciascuna prova d'esame, scritta e orale, e come punto caratteristico. L'allievo che consegue l'idoneita' in punto caratteristico, ma non in tutte le prove d'esame, e' ammesso a sostenere, in esami di seconda sessione, le prove scritte ed orali nelle quali e' stato riprovato o che non ha sostenuto. Se non le supera puo' ripetere il corso. La seconda sessione d'esame ha inizio, di regola dopo due mesi dal termine della prima sessione". "Art. 34. - La Commissione cui e' devoluta la valutazione delle prove di esame e' composta da un colonnello, che di regola e' il comandante della Scuola sottufficiali, e dagli insegnanti delle singole materie. Puo' essere integrata da ufficiali superiori e inferiori non insegnanti e puo' essere ripartita in sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale superiore. Essa forma le graduatorie degli idonei, separatamente per il contingente ordinario e per quello di mare, sulla base del punto complessivo di classifica costituito dalla somma dei seguenti punti parziali: punto caratteristico; media generale conseguita al termine delle lezioni del corso; media delle classificazioni riportate nelle prove di esame. Gli allievi che conseguono l'idoneita' negli esami di seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. La nomina a sottufficiale e' disposta nell'ordine delle graduatorie". "Art. 35. - Sono rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che: a) dimostrino di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi; c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto il corso. I predetti allievi non possono piu' concorrere per l'ammissione al corso allievi sottufficiali. Il provvedimento per i motivi di cui alla precedente lettera a) e' adottato con determinazione del comandante generale, su proposta del comandante della Scuola sottufficiali. Sono anche rinviati dal corso gli allievi che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti". "Art. 36. - Gli appuntati che abbiano compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza e si siano segnalati per servizi di speciale importanza, possono essere proposti per la nomina al grado di vicebrigadiere, entro i termini che saranno stabiliti anno per anno dal comandante generale. Le proposte sono formulate da qualsiasi ufficiale da cui l'appuntato dipende per servizio, sono annotate dalle successive autorita' gerarchiche e sono sottoposte al giudizio della Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 3. La Commissione di avanzamento dichiara quali candidati sono meritevoli di essere ammessi all'esperimento e ne forma una graduatoria in base ai titoli di merito. Il comandante generale approva la graduatoria dopo avervi eventualmente apportato le esclusioni che giudica giuste, e ammette all'esperimento gli appuntati compresi, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nell'aliquota stabilita dalla legge". "Art. 37. - L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale svolta secondo le modalita' e in base a programmi stabiliti dal comandante generale. Il giudizio sull'esperimento e' devoluto ad una Commissione composta da tre ufficiali superiori. E' dichiarato dalla Commissione idoneo alla nomina a sottufficiale l'appuntato che riporti un voto non inferiore a dodici ventesimi. "Art. 38. - L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della banda musicale ha luogo esclusivamente ad anzianita', senza esperimento. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni sull'avanzamento contenute nel presente regolamento". - La legge 13 luglio 1966, n. 558, reca: "Istituzione della promozione straordinaria per 'benemerenze di servizio' per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza". - Gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627 (Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza), recavano: "Art. 1. - I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli: 1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni; 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di 'superiore alla media' nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo art. 2". "Art. 2. - L'ammissione al corso di reclutamento previsto dall'art. 1 ha luogo mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso possono essere ammessi: 1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri; 2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole; d) statura non inferiore a metri 1,68; e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado. I graduati e i finanzieri in possesso dei requisiti stabiliti dal comma secondo, n. 1), che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dalle autorita' di grado competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e finanzieri, possono essere ammessi, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di reclutamento previsto dall'art. 1, con esonero dal relativo concorso. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior grado. A parita' di grado e' prevalente la maggiore anzianita' di servizio ed, a parita' della stessa, la maggiore eta'. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti deve essere esibita nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso". "Art. 3. - Nel bando di concorso di cui all'art. 2, indetto con decreto del Ministro delle finanze, sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e per il contingente di mare. I posti fissati per il contingente di mare possono essere ripartiti fra le categorie di specializzazione determinate ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1959, n. 189; b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) la data entro la quale gli aspiranti dovranno essere in possesso del requisito dell'eta' e degli altri richiesti dall'art. 2 per l'ammissione al concorso, nonche' dei titoli indicati dall'art. 9; d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e di quella per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice fanno anche parte due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie; f) i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 4. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico dei sottufficiali alla data in cui gli interessati conseguiranno la nomina a vicebrigadiere". "Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di finanza. I graduati e i finanzieri in servizio non sono sottoposti alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'art. 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso". "Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono: a) test culturali di livello; b) una prova scritta di composizione italiana; c) una prova orale di cultura generale. 2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati. 3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso. 4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi". "Art. 6 (Abrogato dall'art. 7 legge 14 febbraio 1992. n. 201). "Art. 7. - La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi. Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'art. 4 e che abbia superato la prova scritta e' ammesso a sostenere la prova orale di esame. La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi. La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito". "Art. 8. - Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreche' abbia riportato la idoneita' nelle prove previste dall'art. 5 e' sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato puo' scegliere una o piu' delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la commissione esaminatrice e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente, qualificato conoscitore della lingua stessa. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un voto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni indicate alla lettera c) dell'art. 9". "Art. 9. - La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente cosi' maggiorato: a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare; b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e' attribuito il maggior punteggio; c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; c-bis) conoscenza dell'informatica: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 0,50 ventesimi per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa; e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi. La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) dal precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60. I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione dal concorso. A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ad equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il Ministro per le finanze approva le graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso. Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per: ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale". "Art. 10. - Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza: se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado; se provenienti dagli allievi finanziari, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo". "Art. 11. Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatoria finali del corso. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classffica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso". "Art. 12. - Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. Sono rinviati dal corso d'autorita' gli allievi sottufficiali che: a) dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano; b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi; c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso. Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermita' o altra cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11. Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) dal secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza". "Art. 13. - Gli allievi comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali cessano dalla ferma o dalla rafferma, a meno che all'atto dell'ammissione non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del secondo comma dell'art. 12 non possono partecipare a successivi concorsi di reclutamento per sottufficiali della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano all'atto dell'ammissione al corso un grado di sottufficiale sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento. Gli allievi sottufficiali provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere di continuare a prestare servizio nella guardia di finanza". "Art. 14 - Le norme che prevedono la sospensione della promozione ai vari gradi di sottufficiale si applicano alla nomina a vicebrigadiere". "Art. 15. - 1. La composizione dalla commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e la norma di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'art. 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. 4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatoria, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. 5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadiari secondo l'ordine della graduatoria e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi". "Art. 16.- La nomina a vicebrigadiere decorre: 1) per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei; 2) per gli appuntati nominati a norma del precedente art. 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento". "Art. 17. - Restano in vigore le disposizioni concernenti la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 558". "Art. 18. - E' conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali: 1) agli appuntati, purche' abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari; 2) agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'eta' di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari". "Art. 19. - Gli appuntati che cessino dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio a siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali". "Art. 20. - Gli articoli 18 e 19 sono applicabili anche nei confronti dei militari collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che ne facciano domanda entro sei mesi e non abbiano superato, alla data anzidetta, i limiti di eta' relativi ai sottufficiali della riserva e del complemento. Per detti militari la nomina a vicebrigadiare decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 21. - Gli articoli da 9 a 13 compreso della legge 18 gennaio 1952, n. 40, continuano ad applicarsi ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere da conferire nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due anni successivi. Le disposizioni degli articoli precedenti iniziano ad avere applicazione nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai reclutamenti per le nomine a vicebrigadiere degli appuntati ai sensi del precedente art. 15 o degli allievi sottufficiali del corso di reclutamento biennale da conferire rispettivamente nel terzo e nel quarto anno successivo. Le nomine a vicebrigadiere da conferire agli appuntati nel terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge decorrono dal 1 luglio di detto anno e sono conferite nella misura di un decimo dei posti disponibili nell'organico". - Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536 (Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni), recitano: "Art. 2. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina a dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' decaduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'". "Art. 3. - Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dalle guardie di pubblica sicurezza. Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneita' sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione". - L'art. 20, commi 2 e 3, della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate), recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale della Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dall'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3, della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stessa modalita', a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio". - L'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recita: "Art. 46. - Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati dagli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cassazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso". - L'art. 12 dalla legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dai vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), recita: "Art. 12. - 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia. 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212. A tal fine al primo comma dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo la parola: 'spettante', sono aggiunte le seguenti: 'nel tempo'". - Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia".