Art. 65.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di
visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione
di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche'
dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento
delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai
dati ai soggetti interessati;