Art. 66.
Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione
degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere
esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
Nota all'art. 66:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda in nota all'art. 3.