Art. 67.
Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del
comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute
allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso
l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del
presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico,
assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei
comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale,
al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di
osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti
trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di
rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono,
al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le
amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello
centrale.