Art. 63
                       Informazione successiva
    1. Ciascun Ente fornisce adeguate informazioni sui  provvedimenti
e  sugli  atti  di gestione adottati riguardanti l'organizzazione del
lavoro, la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei rapporti
di lavoro del personale, l'ambiente  di  lavoro,  l'attuazione  delle
iniziative relative agli interventi socio-assistenziali in favore del
personale  e  in  generale  sulle  misure di attuazione nelle materie
oggetto di informazione preventiva, ferma restando  la  tutela  della
riservatezza.
    2.  Le  informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme
opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuita'
dell'azione amministrativa.
    3. Nel caso in cui il sistema  informativo  utilizzato  dall'Ente
consenta  la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita'
delle prestazioni lavorative dei singoli, gli Enti provvedono ad  una
adeguata   tutela   della  riservatezza  della  sfera  personale  del
lavoratore.