Art. 73. 1. L'articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".