Art. 73.

  1.  L'articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  341.  (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze
del  giudice  di  pace  e del tribunale si propone rispettivamente al
tribunale  ed  alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede
il giudice che ha pronunciato la sentenza.".