Art. 74.

  1.   L'articolo  350  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Davanti  alla  corte  di  appello  la  trattazione dell'appello e'
collegiale;  davanti  al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal
giudice monocratico.";
    b)  nel  secondo  e  nel  terzo  comma,  la  parola "collegio" e'
sostituita dalla parola "giudice".
 
           Nota all'art. 74:
            -  Il testo vigente dell'art. 350 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  350 (Trattazione). - Davanti alla corte di appello
          la  trattazione  dell'appello  e'  collegiale;  davanti  al
          tribunale  l'appello  e'  trattato  e  deciso  dal  giudice
          monocratico.
            Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la
          regolare  costituzione  del  giudizio  e,  quando  occorre,
          ordina  l'integrazione  di esso o la notificazione prevista
          dall'art.  332,  oppure   dispone   che   si   rinnovi   la
          notificazione dell'atto di appello.
            Nella  stessa  udienza  il giudice dichiara la contumacia
          dell'appellato,  provvede  alla  riunione   degli   appelli
          proposti  contro  la stessa sentenza e procede al tentativo
          di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
          personale delle parti.".