Art. 76.

  1.  L'articolo 352 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  352.  (Decisione).  -  Esaurita  l'attivita'  prevista negli
articoli   350   e   351,  il  giudice,  ove  non  provveda  a  norma
dell'articolo  356,  invita  le  parti  a  precisare le conclusioni e
dispone  lo  scambio  delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica  a  norma  dell'articolo  190;  la  sentenza e' depositata in
cancelleria  entro  sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
  Se  l'appello  e'  proposto  alla  corte di appello, ciascuna delle
parti,  nel  precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia
discussa  oralmente  dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando
il  rispetto  dei  termini indicati nell'articolo 190 per il deposito
delle   difese  scritte,  la  richiesta  deve  essere  riproposta  al
presidente  della  corte  alla  scadenza  del termine per il deposito
delle memorie di replica.
  Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data
dell'udienza  di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo
stesso decreto designa il relatore.
  La  discussione  e'  preceduta  dalla  relazione  della  causa;  la
sentenza  e'  depositata  in  cancelleria  entro  i  sessanta  giorni
successivi.
  Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle
parti   lo   richiede,   dispone   lo  scambio  delle  sole  comparse
conclusionali   a  norma  dell'articolo  190  e  fissa  l'udienza  di
discussione  non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per
il  deposito  delle  comparse  medesime; la sentenza e' depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi.".