Art. 77.
 1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  368  del codice di procedura
civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 77:
            - Il testo vigente dell'art. 368 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  368  (Questione  di  giurisdizione  sollevata  dal
          prefetto).    -  Nel  caso  previsto  nell'art. 41, secondo
          comma,  la  richiesta  per  la  decisione  della  Corte  di
          cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.
            Il  decreto e notificato, su richiesta del prefetto, alle
          parti  e  al  procuratore  della   Repubblica   presso   il
          tribunale,  se  la  causa  pende davanti a questo oppure al
          procuratore generale presso la corte  d'appello,  se  pende
          davanti alla Corte.
            Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al
          capo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al quale pende la
          causa. Questi sospende il procedimento con decreto  che  e'
          notificato  alle  parti a cura del pubblico ministero entro
          dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena  di  decadenza
          della richiesta.
            La  Corte  di  cassazione e' investita della questione di
          giurisdizione  con  ricorso  a  cura   della   parte   piu'
          diligente,  nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla
          notificazione del decreto.
            Si   applica   la    disposizione    dell'ultimo    comma
          dell'articolo precedente.".