Art. 77. 1. Nel secondo comma dell'articolo 368 del codice di procedura civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.
Nota all'art. 77: - Il testo vigente dell'art. 368 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto). - Nel caso previsto nell'art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto e notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla Corte. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. La Corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.".