Art. 78.

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  373 del codice di procedura
civile  la  parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in
composizione monocratica".
 
           Nota all'art. 78:
            -  Il testo vigente dell'art. 373 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per
          cassazione   non   sospende  l'esecuzione  della  sentenza.
          Tuttavia  il  giudice  che  ha  pronunciato   la   sentenza
          impugnata   puo',   su   istanza   di   parte   e   qualora
          dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile  danno,
          disporre  con  ordinanza  non impugnabile che la esecuzione
          sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
            L'istanza si propone con ricorso al giudice di  pace,  al
          tribunale  in  composizione monocratica o al presidente del
          collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
          la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
          al collegio in camera di consiglio.   Copia del  ricorso  e
          del  decreto  sono  notificate  al  procuratore  dell'altra
          parte, ovvero alla parte stessa, se  questa  sia  stata  in
          giudizio   senza  ministero  di  difensore  o  non  si  sia
          costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
          Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza  puo'
          essere  disposta  provvisoriamente  l'immediata sospensione
          dell'esecuzione.".