Art. 79.

  1.  Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Se  la  revocazione  e'  proposta  davanti  al  giudice di pace il
deposito  e  la  costituzione  di cui ai due commi precedenti debbono
farsi a norma dell'articolo 319.".
 
           Nota all'art. 79:
            - Il testo vigente dell'art. 399 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta).  -
          Se  la  revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla
          corte d'appello, la citazione  deve  essere  depositata,  a
          pena   di   improcedibilita',   entro  venti  giorni  dalla
          notificazione, nella cancelleria del giudice adito  insieme
          con la copia autentica della sentenza impugnata.
            Le  altre  parti debbono costituirsi nello stesso termine
          mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente
          le loro conclusioni.
            Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di  pace
          il   deposito  e  la  costituzione  di  cui  ai  due  commi
          precedenti debbono farsi a norma dell'art. 319.".