Art. 79. 1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.".
Nota all'art. 79: - Il testo vigente dell'art. 399 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta). - Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'art. 319.".