Art. 80.

  1.  Nell'articolo  408 del codice di procedura civile le parole "di
lire quattromila se e' del pretore," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 80:
            - Il testo vigente dell'art. 408 del codice di  procedura
          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  408  (Decisione).  -  Il  giudice,   se   dichiara
          inammissibile  o  improcedibile la domanda o la rigetta per
          infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al  pagamento
          di   una   pena   pecuniaria   di  lire  quattrocento  (ora
          quattromila) se la sentenza impugnata  e'  del  giudice  di
          pace  di  lire  milleduecento  (ora  quattromila) se e' del
          tribunale e di lire duemilaquattrocento  (ora  quattromila)
          in ogni altro caso.".