Art. 80. 1. Nell'articolo 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila se e' del pretore," sono soppresse.
Nota all'art. 80: - Il testo vigente dell'art. 408 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 408 (Decisione). - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento (ora quattromila) se la sentenza impugnata e' del giudice di pace di lire milleduecento (ora quattromila) se e' del tribunale e di lire duemilaquattrocento (ora quattromila) in ogni altro caso.".